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Ctd: Corte di Cassazione conferma annullamento del sequestro per ‘ius superveniens’

15 giugno 2015 - 14:33

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23960 del 4 giugno, ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo e confermato l'annullamento del sequestro preventivo eseguito a carico di un centro collegato all'operatore Goldbet Sportwetten Gmbh.

Scritto da Redazione
Ctd: Corte di Cassazione conferma annullamento del sequestro per ‘ius superveniens’

 

Il Pubblico Ministero ricorrente, insistendo per la sussistenza dei presupposti del sequestro disposto dal Gip, aveva, tra l'altro, rilevato come la Suprema Corte , nel rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia Ue, relativamente alla normativa di cui al Bando di Gara cd Monti, pur evidenziando le ragioni che inducevano a sospettare la sussistenza di un vulnus dei principi comunitari, non avesse annullato l'ordinanza del riesame con cui era stato -  in quella sede - confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip.

Il Tribunale del Riesame palermitano si sarebbe, quindi, spinto, a detta del PM, in conclusioni (assenza del fumus boni iuris) che vanno ben oltre quelle assunte in sede di legittimità.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE - A fondamento della decisione della Corte di Cassazione è, invece, posto lo ius superveniens costituito dall'art. 1 co. 643 della L. 190/2014, disciplinante la regolarizzazione fiscale per emersione dei centri non autorizzati di raccolta delle scommesse, alla quale ha aderito anche il gestore del centro oggetto di sequestro.  Ne deriva, rileva la Suprema Corte, che dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, egli potrà legittimamente svolgere l'attività in essere, per cui la libera disponibilità della apparecchiature sequestrategli dal Gip e poi dissequestrate dal tribunale del riesame palermitano, non può in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

La Corte perviene a detta conclusione indipendentemente e a prescindere dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data e indipendentemente dalla risoluzione della questione di pregiudizialità proposta dalla stessa Corte, in sede comunitaria, relativamente ad alcuni profili di legittimità della normativa di cui al Bando di Gara Monti.

 

IL COMMENTO DI SAMBALDI - L'avvocato Chiara Sambaldi commenta così la sentenza: “Essa recepisce il diritto sopravvenuto costituito dalla legge di stabilità direttamente incidente sui presupposti del mantenimento della misura cautelare preventiva. Resta ferma la verifica in merito alla rilevanza penale delle condotte accertate sino all'adesione alla regolarizzazione fiscale, anche alla luce del prossimo pronunciamento della Corte di Giustizia Ue, rispetto al quesito pregiudiziale posto dalla stessa Corte di Cassazione con ordinanza n. 15182/2014 relativamente alla normativa di cui alla Gara cd Monti. Degno di nota il passaggio ove è richiamato il rilievo del Pubblico Ministero ricorrente, per cui la sola remissione della questione pregiudiziale europea rispetto al suddetto Bando non costituisce di per sé un fatto nuovo tale da elidere il ‘fumus’. Né potrebbe nutrirsi dubbio circa la piena conformità ai principi del Trattato di un controllo dello Stato membro che si articoli nel duplice sistema concessione/autorizzazione. È un assunto (formulato, peraltro, prima dell'approvazione della legge di stabilità) che potrebbe assumere significativo rilievo nell'ambito dei numerosi procedimenti pendenti in fase cautelare nei confronti dei gestori di centri trasmissione/elaborazione dati che non hanno aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione".

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