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Ctd: Tribunale di Firenze conferma sequestro, adesione a sanatoria non inficia il fumus

29 giugno 2015 - 10:29

In Italia non è possibile consentire la raccolta di scommesse tramite Ctd bypassando il sistema di regole tecniche previste per la rete di negozi.

Scritto da Redazione
Ctd: Tribunale di Firenze conferma sequestro, adesione a sanatoria non inficia il fumus

Anche (e soprattutto) alla luce della ‘sanatoria’ governativa sui Ctd avvenuta con la Legge di Stabilità per il 2015. A stabilirlo è il Tribunale del Riesame di Firenze, con un’ordinanza di questi giorni, nella quale ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip (in data 31 dicembre 2014), nei confronti di alcuni centri collegati all'operatore austriaco Goldbet Sportwetten Gmbh attivi nella provincia del capoluogo toscano.

 

 

Il ricorso avverso il decreto di sequestro è stato presentato mentre era ancora pendente il termine per la presentazione della dichiarazione di impegno all'adesione alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui alla Legge di Stabilità 2015.

Il Collegio ha ritenuto correttamente ipotizzata la fattispecie sanzionata dalla norma penale contestata (art. 4 co. 4 bis L. 401/89), non potendo assumere rilievo, al fine di escludere l'illiceità penale, l'avvenuta impugnazione in via amministrativa del diniego di rilascio della licenza di Pubblica sicurezza ad opera dei ricorrenti.

Rileva il Tribunale che con il Bando di Gara cd Monti sono state eliminate le principali clausole che in passato sono state ritenute contrastanti con i principi di ispirazione europea; in particolare, nessuna limitazione della "libertà transfrontaliera" è stata prevista nel nuovo bando, anche alla luce dell'interpretazione della medesima fornita dalla Corte di Giustizia con la cd sentenza "Biasci";

RACCOLTA NON REGOLARE ATTRAVERSO CTD - Ne deriva che in territorio italiano non è possibile consentire la raccolta di scommesse tramite Ctd bypassando completamente il complesso sistema relativo alle regole tecniche di attivazione della rete di negozi, di configurazione di rete e di servizi di connnettività, necessari per l'operatività del sistema. Con riguardo al nuovo assetto delineato dalla Legge di Stabilità 2015, osserva il Collegio che i soggetti aderenti alla regolarizzazione fiscale per emersione risultano essere assoggettati ai medesimi controlli soggettivi e oggettivi previsti per gli esistenti concessionari dello Stato, permanendo primaria l'esigenza di prevenzione della degenerazione criminale in siffatto settore.

I vincoli e le prescrizioni di natura operativa contenuti nello schema di convenzione di cui al Bando Monti e nei disciplinari di raccolta delle scommesse, elaborati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al Decreto Direttoriale 15/01/15, trovano la propria ratio giustificativa nell'esigenza di svolgere un costante controllo, non solo di natura soggettiva, ma anche in merito alle modalità di svolgimento concreto dell'attività di raccolta delle scommesse, e ciò anche al fine di prevenire fenomeni frodatori in danno degli utenti scommettitori. Anche le nuove disposizioni interne appaiono rispettose dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea in ragione dell'ampio margine discrezionale di cui dispongono le stesse autorità nazionali.

Parte ricorrente non ha assolto all'onere di provare documentalmente l'avvenuto deposito della dichiarazione di impegno alla adesione alla regolarizzazione fiscale per emersione, la quale deve essere redatta conformemente al modello elaborato dall’Agenzia dei Monopoli. In ogni caso, rileva il Tribunale, anche laddove la dichiarazione fosse già stata, nelle more, prestata non risulterebbe comunque idonea ad incidere sul fumus del reato ipotizzato né ad invalidare la misura cautelare adottata.

Rispetto all'argomentazione difensiva per cui il Legislatore, con la Legge di Stabilità, avrebbe perseguito esclusivamente un obiettivo di incremento delle occasioni di gioco, con conseguente criticità dal punto di vista del diritto Ue, il Collegio ha rilevato che se ciò è vero, sarà ulteriormente constatabile solo al momento dell'emanazione delle nuove gare all'esito della scadenza del triennio di durata delle concessioni di cui al bando Monti previsto per l'allineamento dei diritti (2016).

PRIMA PRONUNCIA DI QUESTO TIPO - Secondo l'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa, "il Tribunale di Firenze, dopo la pronuncia del novembre scorso, confermativa della misura cautelare rispetto ad un centro collegato alla società Betsolutione4U Ltd (marchio "Bet2785"), si è espresso per la prima volta in merito alle previsioni della legge di Stabilità 2015 (art. 1 co. 643 L. 190/14), evidenziando come i vincoli e le prescrizioni contenuti sia nello schema di convenzione Monti, sia nei disciplinari per la raccolta delle scommesse di ADMdi cui Decreto 15/01/15, trovano la propria ratio giustificativa nel controllo costante non solo di natura soggettiva ma anche in merito alle modalità di svolgimento concreto dell'attività di raccolta delle scommesse ad opera degli operatori autorizzati”.

 

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