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Scommesse e Ctd: Tribunale di Vicenza condanna gestore di un centro Stanleybet

21 luglio 2015 - 13:16

Due mesi e venti giorni di reclusione (con pena sospesa). È la pena inflitta nei confronti di un gestore di un Centro trasmissione dati collegato all'operatore anglo-maltese Stanleybet dal Tribunale di Vicenza, con sentenza dello scorso 29 giugno 2015. La condanna arriva in seguito a fatti di reato contestati sino a gennaio 2014.

Scritto da Redazione
Scommesse e Ctd: Tribunale di Vicenza condanna gestore di un centro Stanleybet

 

In particolare il Giudice ha rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 22 gennaio (C-163/13) ha stabilito dei fondamentali distinguo rispetto alle precedenti decisioni, citate dalla difesa e relative alla illegittimità delle precedenti gare per l'assegnazione delle concessioni. La mancata partecipazione all'ultima gara del 2012, per esempio, è ritenuta imputabile a Stanley e non a discrasie ordinamentali. Non ricorre pertanto l'efficacia "scriminante" riconosciuta dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 37851 del 4.6-16.9.2014) alla "dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare".

Secondo il giudice, invece, "La condotta materiale posta in essere dall'imputata resta connotata dal disvalore penale di cui all'art. 4 L. 401/89 in quanto pur in presenza dell'espresso diniego questorile aveva ugualmente esercitato l'attività".

Non solo. il Giudice ha anche osservato che le problematiche di compatibilità Ue delle precedenti gare non possono condurre alla esclusione del dolo in capo all'imputata. Il mutato quadro normativo non poteva comportare la trasmigrazione pedissequa delle doglianze già accolte in precedenza ed anzi imponeva una nuova valutazione della nuova normativa e dei suoi presupposti ed effetti. Con la volontà dell'imputata che, secondo la pronuncia, era diretta alla violazione palese della normativa.

Ne deriva che tutti gli elementi della fattispecie normativa incriminatrice sono integrati, con conseguente affermazione della responsabilità dell'imputata.

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