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Ctd: la Commissione Tributaria Regionale di Milano conferma imposta unica dovuta

03 settembre 2015 - 09:12

Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano sull'imposta unica dovuta dai bookmaker esteri operanti in Italia attraverso i centri trasmissioni dati.

Scritto da Ac
Ctd: la Commissione Tributaria Regionale di Milano conferma imposta unica dovuta

Nessuna doppia imposizione fiscale per i bookmaker esteri che operano in Italia attraverso Ctd pur avendo sede legale in un altro Paese dell'Unione. Questo perché il presupposto oggettivo su cui calcolare l'imposta è l'importo della giocata e non al reddito collegato a questa attività. A stabilire il principio è la Commissione Tributaria Regionale di Milano che attraverso una sentenza depositata a luglio scorso ha respinto l'appello proposto dal gestore di un centro collegato alla Stanleybet Malta Ltd, insieme alla stessa società, confermando la sentenza della Commissione Provinciale di Sondrio.

 

NORMA ITALIANA NON IN CONFLITTO CON NORME UE - Il Collegio ritiene che, con riferimento al configurarsi di una doppia imposizione in capo all'operatore comunitario, alcun elemento di prova è stato esibito dalla parte privata per provare che la repubblica di Malta in cui risiede Stanleybet Malta Ltd preveda la tassazione dell'importo delle scommesse giocate e che un'imposta sia effettivamente applicata alla fattispecie di cui è causa. In mancanza di un regime specifico di armonizzazione non può darsi luogo al sindacato inerente al configurarsi di doppia imposizione per il quale è necessario individuare le fattispecie impositive produttive del fenomeno.

 

INCOSTITUZIONALE L'ART. 1 CO. 66 LETT. B) LEGGE STABILITA' 2011 - La Commissione respinge la richiesta di rinvio dagli atti alla Corte Costituzionale osservando che l'assoggettamento all'imposta di quei soggetti che, non essendo concessionari o titolari di autorizzazione alla raccolta delle scommesse, non sono collegati al totalizzatore nazionale, non esclude che il volume della raccolta sia determinato, come nella fattispecie, con l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria e che l'imposta sia applicata con le aliquote previste.
 
PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - La raccolta delle scommesse costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta. Il soggetto passivo è il Ctd che consente la scommessa e l'accordo si conclude in Italia. Le concrete modalità di svolgimento dell'attività da parte dell'esercente italiano prevedono il rilascio della ricevuta a fronte dell'introito dell'importo della giocata quale titolo atto a certificare l'accettazione della scommessa ad opera dell'operatore interno, in base al quale lo scommettitore potrà avere successivamente diritto all'incasso della giocata.
 
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO - Osserva il Collegio che l'imposta unica si applica all'importo delle giocate e non al reddito ritratto dall'operatore comunitario in relazione al rischio di impresa che si assume. L'esercente è tenuto a selezionare gli scommettitori applicando i divieti di legge e agendo in proprio per accertare e valutare la sussistenza delle condizioni che consentono la giocata. Il Ctd trattiene, inoltre, costantemente parte delle somme raccolte ed agisce discrezionalmente nello stabilire le modalità di presidio del banco a cui affluiscono le scommesse, individuando il personale da impiegare allo scopo, sia in qualità che in quantità.Respinto quindi l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
 
"APPROFONDIMENTO SU NATURA ATTIVITA' CTD" - Secondo il legale Chiara Sambaldi, a cui GiocoNews.it ha chiesto un commento rispetto alla sentenza della Commissione: "Le pronunce rese in sede tributaria che confermano il carattere dovuto dell'imposta unica da parte dei Ctd, si appuntano sempre più sulla reale e concreta natura dell'attività esercitata da parte dei centri che, nello svolgere una funzione intermediatrice con connotati gestori, rappresentano anello essenziale ed imprescindibile del meccanismo di effettuazione della scommessa".

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