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Tar Puglia: 'Revoca licenza a corner collegato a operatore gioco illegale'

14 settembre 2015 - 11:54

Per il Tar Puglia è legittima la revoca della licenza di Pubblica Sicurezza a corner scommesse collegato con operatore gioco illegale

Scritto da Francesca Mancosu
Tar Puglia: 'Revoca licenza a corner collegato a operatore gioco illegale'

 

Con una sentenza, il Tar Puglia ha respinto il ricorso presentato da un esercente per la revoca della licenza di Pubblica Sicurezza per l'esercizio delle scommesse disposta dalla Questura di Taranto, dopo aver trovato nel locale tre Pc collegati ad una piattaforma di gioco sprovvista dell'autorizzazione per operare in Italia.


IL RICORSO - Secondo il ricorrente, l'atto della Questura sarebbe illegittimo, in quanto "la circostanza che egli sia stato trovato in possesso di apparecchiature (c.d. totem) idonee a consentire l’effettuazione di scommesse a distanza non proverebbe la sua illecita attività di intermediazione nell’esercizio di dette scommesse, occorrendo invece dimostrare la sussistenza di elementi concreti (es. fornitura di codici di accesso, password, ecc.) idonei a ritenere effettivamente concretizzato l’abuso contestatogli".

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici, la Questura ha operato correttamente, in quanto nel locale, ospitante un corner di gioco legale di un operatore concessionario dello Stato italiano sono stati trovati tre personal computer bloccati in remoto sul sito di una piattaforma per il poker texano estera. "Tali circostanze, integrino o meno esse la sussistenza del reato sopra descritto, appaiono senz’altro di tal natura da far venire meno il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Amministrazione e il concessionario. Invero, la sussistenza di ben tre Pc ad un sito per i quali difetta in capo al ricorrente la relativa autorizzazione, consente senz’altro di avvalorare la tesi – fatta propria dall’Amministrazione ai soli fini delle valutazioni di sua competenza – dell’illecita intermediazione nell’esercizio del giuoco e/o scommesse, compromettendo irrimediabilmente il rapporto fiduciario che è alla base dell’autorizzazione, ampiamente discrezionale, di cui all’art. 88 Tulps".
 
 

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