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Scommesse e Ctd: Cassazione conferma sequestro Uniq Group Ltd

15 settembre 2015 - 09:21

Mancata prova della capacità economico-finanziaria dell'operatore di scommesse maltese, irrilevanti questioni pregiudiziali europee.

Scritto da Redazione GiocoNews
Scommesse e Ctd: Cassazione conferma sequestro Uniq Group Ltd

Nessuna rilevanza delle questioni di compatibilità europee sollevate con riguardo alla posizione della società Uniq Group che doveva provare mediante qualsiasi altro documento la propria capacità economico-finanziaria in sede di gara per l'assegnazione delle concessioni di cui al Bando cd Monti" . È quanto deciso dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione che attraverso una recente sentenza (la 26518 del 17/02/15, depositata nelle scorse settimane) ha confermato l'ordinanza del Tribunale dei Riesame di Viterbo del 15.5.14, e quindi il provvedimento di sequestro probatorio avente ad oggetto le attrezzature informatiche rinvenute all'interno di un centro di raccolta scommesse operante in collegamento con l'operatore Uniq Group Ltd. Si tratta di una pronuncia (che potrebbe assumere un ruolo rilevante) di interesse sia rispetto alla causa pregiudiziale pendente in Corte Ue, posta dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza depositata il 2/03/2015, sia con riguardo all'operazione 'Gambling' le cui indagini proseguono.

 
PROVARE CAPACITA' ECONOMICHE - Relativamente all'esclusione dal Bando di gara c.d Monti della società maltese, la Corte ricorda che secondo la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - l'operatore economico può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante una o più referenze, specificatamente indicate. Tra queste figurano le "idonee dichiarazioni bancarie" (cfr paragrafo 1 Direttiva cit). Tuttavia, ai sensi del successivo paragrafo 5, "l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dell'amministrazione aggiudicatrice, è autorizzato a provare la propria capacità economico-finanziaria "mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice".

MANCATA DIMOSTRAZIONE CONFORMITÀ - Nel caso di specie, però, "la ricorrente si è limitata ad affermare che a Malta vi era un unico istituto in grado di rilasciare la documentazione bancaria richiesta alla Uniq Group ed ha giustificato solo in tal modo il possesso della dichiarazione unica in luogo delle due richieste dal bando. Una tale argomentazione, però, non è sufficiente ai fini della specificità del motivo perchè ai sensi della citata normativa europea occorreva, innanzitutto, dimostrare che la Uniq Group avesse comunque tentato di provare diversamente la propria capacità economico-finanziaria, "mediante qualsiasi altro documento....." da sottoporre a giudizio di idoneità da parte dell'amministrazione, cioè mediante criteri alternativi rispetto alle due referenze di banche diverse e che tale modalità alternativa non era stata presa in considerazione dall'amministrazione, a ben vedere neppure obbligata a indicare nel bando le altre referenze probanti, come si evince chiaramente dall'aggettivo 'eventuali' inserito nel paragrafo 4 della Direttiva 2004/18/CE. Mancava, insomma, la preventiva dimostrazione di una conformità dell'operato della società straniera alla procedura dettata dalla Direttiva CE".

IRRILEVANTE LA QUESTIONE UE - Con riguardo alla ritenuta incompatibilità comunitaria della previsione normativa di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso di beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, in caso di cessazione della attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca (prevista dall'art. 25 schema di convenzione allegato al Bando c.d. Monti), la Suprema Corte ne afferma la totale irrilevanza, trattandosi "di un tema completamente scollegato dalle ragioni dell'esclusione dal bando" e non avendo la ricorrente, nel caso di specie, neppure precisato "quale incidenza possa rivestire una tale questione sulle argomentazioni del Tribunale a giustificazione del rigetto della richiesta di riesame".
 

IL PARERE DELL'AVVOCATO SAMBALDI - Secondo il legale Chiara Sambaldi, a cui GiocoNews.it ha chiesto un commento, "la Corte ha ritenuto nel caso di specie irrilevanti le questioni pregiudiziali poste dalla difesa in merito alla presunta violazione della direttiva 2004/18/ CE, con riguardo alla prova della capacità economico finanziaria dell'operatore in sede di partecipazione alla gara, nonché in ordine alla ritenuta illegittimità dell'art. 25 dello schema di convenzione Monti, pur pendendo già entrambe le questioni in Corte di Giustizia a seguito dei rinvii disposti dalla stessa Cassazione e dal Tribunale di Frosinone, in un caso afferente un centro Stanleybet (art. 25 schema convenzione Monti) e dal Tribunale di Reggio Calabria in un caso Betuniq (requisito capacità economico-finanziaria). La Suprema Corte ha invero omesso di rilevare la non applicabilità della citata direttiva 2004/18/Ce alle concessioni di servizi quali sono quelle in oggetto".
 

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