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Scommesse e Ctd: Tribunale di Mantova conferma il sequestro

18 settembre 2015 - 10:13

Il reato consistente nell'attività di raccolta scommesse tramite Ctd si configura e si realizza nel luogo ove è aperto l'esercizio pubblico.

Scritto da Gt
Scommesse e Ctd: Tribunale di Mantova conferma il sequestro

Il reato di raccolta abusiva di scommesse senza autorizzazione si realizza nel luogo in cui opera il Ctd ed è quindi irrilevante la sede legale della società proprietaria o gestore dell'esercizio pubblico coinvolto. Questa la conclusione a cui giunge il Tribunale del riesame di Mantova, in un'ordinanza depositata il 24 luglio scorso, con la quale ha confermato il sequestro preventivo dei locali di un Centro trasmissione dati - contraddistinti dall'insegna Betuniq Gaming Universe – e di tutti i beni in esso rinvenuti. Ovvero: sette postazioni Pc, sei monitor, nove stampanti ed altro materiale utile all'esercizio dell'attività illecita, ritenendo sussistenti i presupposti della misura cautelare.

In particolare, il Collegio rileva che il decreto di sequestro risulta sufficientemente motivato avendo il Gip evidenziato che la libera disponibilità dei locali e della strumentazione informatica in essi contenuto "possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato e agevolare la commissione di altri reati, tenuto anche conto che il centro scommesse ha suscitato un forte richiamo presso la clientela anche in considerazione della recente apertura".
 
LA COMPETENZA TERRITORIALE - Con riguardo alla competenza territoriale del Gip, ritenuta insussistente dalla difesa del centro, si afferma che "la condotta oggettiva penalmente rilevante consiste nell'allestire un locale aperto al pubblico dotandolo della strumentazione informatica idonea alla realizzazione di scommesse online, senza aver ottenuto il preventivo rilascio delle autorizzazioni prescritte per legge (autorizzazioni che devono essere richieste in riferimento al singolo punto-scommesse). Il reato si configura e realizza nel luogo ove è aperto l'esercizio pubblico, risultando irrilevante la sede legale della società proprietaria o gestore dell'esercizio pubblico stesso".
 
LEGITTIMA ATTIVITA DEL PM - Infine, il Collegio esclude una questione di incompetenza nella fase delle indagini preliminari per l'attività svolta dal Pubblico Ministero il quale ben può svolgere indagini ed emettere provvedimenti e deleghe che riguardino fatti di reato eventualmente posti in essere fuori dalla circoscrizione di sua competenza, riservandosi all'esito delle indagini stesse la valutazione sulla sussistenza di fattispecie di reato, sul luogo della loro commissione e, di conseguenza, sull'eventuale connessione o necessità di trasmissione degli atti ad altra procura per l'esercizio dell'azione penale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di riesame.  

 

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