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Scommesse online, CdS: ‘Operatori vigilino e controllino i punti vendita’

21 settembre 2015 - 16:28

In un parere, il CdS precisa quali devono essere le attività dei punti di commercializzazione collegati a operatori di gioco online.

Scritto da Gt
Scommesse online, CdS: ‘Operatori vigilino e controllino i punti vendita’

Secondo la seconda sezione del Consiglio di Stato, l’attività dei punti di commercializzazione collegati a concessionari di gioco online deve limitarsi alla distribuzione dei contratti di gioco e alla rivendita di carte prepagate: gli operatori hanno in ogni caso l’obbligo di verificare e controllare l’attività delle rivendite, che non possono trasformarsi in agenzie di scommessa. È quanto si legge in un parere del Consiglio di Stato Esprime nel quale si ritiene che debba essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da una società multata per alcune irregolarità contestate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Il CdS evidenzia  l’obbligo di evidenziare come l'art 2, comma 2 bis, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, abbia distinto fra concessioni di gioco a distanza - via internet o altre modalità di comunicazione a distanza - ed altre concessioni di gioco su rete fisica – consistenti in punti di vendita sul territorio –. Tale disposizione espressamente prevede che "fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica".

I giudici evidenziano, ancora, che “L'attività di commercializzazione eventualmente svolta dai punti vendita del concessionario deve consistere unicamente nella distribuzione del contratto di conto di gioco, da concludere con il concessionario stesso e non con il titolare dell'esercizio, nonché nella rivendita di carte di ricarica prepagate del medesimo conto”.

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