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Ctd: il Gip di Livorno nega il sequestro di un centro Stanleybet

26 ottobre 2015 - 15:13

Il Gip livornese stabilisce che in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia, non si applica la sanzione penale ai centri collegati a Stanleybet.

Scritto da Redazione
Ctd: il Gip di Livorno nega il sequestro di un centro Stanleybet

Il Gip del Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero relativamente ad un centro collegato all'operatore anglo-maltese Stanleybet Malta Ltd.

Il Giudice, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue e della Corte di Cassazione, nella pronuncia di luglio scorso, rileva come la sentenza del Giudice dell'Unione del 22 gennaio 2015 ha, senza dubbio, affermato la conformità al diritto comunitario del bando "Monti" sotto il profilo della durata delle concessioni.

 

LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE - Secondo il giudice, inoltre, è da ritenere "assolutamente necessario ai fini della decisione attendere che la stessa Corte di Giustizia si pronunci sulle altre questioni pregiudiziali ancora pendenti, sollevate in sede penale dalla Corte di Cassazione, in data 5 febbraio 2014, nonché da numerosi tribunali del riesame, tra cui quello di Frosinone in data 9 luglio 2014, aventi ad oggetto, la compatibilità con la disciplina Ue, alla luce delle previsioni contenute nel Bando Monti, della normativa interna, ed in particolare dell'art. 4 comma 4 bis L. n. 401/89, atteso che soltanto a seguito di tali pronunce, attese a breve, potrà essere compiutamente valutata la applicabilità della predetta normativa ai gestori (...) dei centri di elaborazione dati contrattualmente legati alla società Stanley". Non solo. Nella pronuncia si ritiene anche irrilevante la circostanza che il gestore indagato non abbia inteso avvalersi della "sanatoria" prevista dalla Legge di Stabilità 2015 giacché "tale previsione, oltre ad avere efficacia meramente provvisoria in quanto la regolarizzazione avrà effetto soltanto fino all'anno 2016, allorché scadranno le concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, è strettamente connessa al contenuto dei quesiti pregiudiziali posti all'esame della Corte di Giustizia in ordine alla applicabilità dell'art. 4 L. 401/89, ad un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nella interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE".

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