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Ctd, Cassazione: ‘Nessuna discriminazione di Uniqgroup escluso da Gara Monti’

27 ottobre 2015 - 09:34

Confermato il sequestro probatorio di un centro collegato all'operatore maltese eseguito dalla procura di Lecce.  

Scritto da Ac
Ctd, Cassazione: ‘Nessuna discriminazione di Uniqgroup escluso da Gara Monti’

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 19 dicembre 2014 - depositata soltanto lo scorso 17 settembre - ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Lecce aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un centro collegato alla società maltese Uniqgroup Ltd. In particolare il Collegio rileva che l'esclusione dalla gara Monti della suddetta società non è dovuta a ragioni discriminatorie poiché il requisito della adeguata capacità economica e finanziaria risponde a criteri di interesse generale e non agli interessi patrimoniali dello Stato membro dell'Unione.

 

In alcun modo, quindi, può riconoscersi natura discriminatoria alla clausola che impone ai partecipanti, costituiti da meno di due anni, di fornire adeguate garanzie bancarie, nei termini indicati dall'articolo 3.2 delle regole amministrative dello stesso bando di gara.

I FATTI - La società, essendo costituita da meno di due anni, aveva presentato una sola garanzia bancaria ed aveva proposto impugnazione avverso l'esclusione avanti al giudice amministrativo.
La Corte ricorda che, salvo che non sia diversamente stabilito, il giudice penale è fisiologicamente tenuto a risolvere in via incidentale ogni questione civile, amministrativa o penale da cui dipende la decisione, potendo conoscere autonomamente della legittimità del provvedimento impugnato.
Il collegio rileva pertanto che la direttiva 31/03/04 n. 2004/18/CE (art. 47) - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, abrogata e sostituita dalla direttiva 26 marzo 2014 n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici - non si applica al settore dei giochi e delle scommesse.
La ricorrente non allega comportamenti indirettamente discriminatori poiché non eccepisce di essere stata esclusa dalla gara nonostante avesse fornito la prova della propria capacità economica e finanziaria, nei modi stabiliti dal citato art. 47 della direttiva Ce, a meno di non ritenere tale il carteggio epistolare intercorso con i Monopoli di stato (che si dice allegato al ricorso ma che tale non è), inammissibilmente offerto a questa Suprema Corte per la diretta valutazione della sua idoneità a fornire le richieste garanzie finanziarie.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile e manifestamente infondato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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