skin

Osnago, Tar annulla distanziometro: ‘Non vale fondamento su legge regionale’

20 novembre 2015 - 14:33

I giudici amministrativi dicono un altro no ai distanziometri, stavolta a quello del Comune di Osnago.

Scritto da Anna Maria Rengo
Osnago, Tar annulla distanziometro: ‘Non vale fondamento su legge regionale’

Con una sentenza, il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso di un operatore, annullando la deliberazione del Consiglio Comunale di Osnago (comune in provincia di Lecco) n. 60 del 21.12.2011, recante regolamento per la disciplina delle sale gioco, nella parte in cui prevede il divieto apertura e trasferimento di sale scommesse di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili ed il provvedimento di diniego prot. n. 1313 del 3 febbraio 2015.

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Nel ritenere fondato il ricorso, i giudici affermano che “il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in materia disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale”. In dettaglio, il distanziomento “non trova, in particolare, fondamento nella legge regionale n. 8/2013, recante norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, la quale, nel porre il divieto di collocazione entro il limite massimo di 500 metri, si riferisce, invero, unicamente agli apparecchi di cui all’art. 110, r.d. n. 773/1931”. Infatti, “il divieto previsto dalla legge regionale non concerne, dunque, l’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88, t.u.l.p.s (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 706/2015)”.

Articoli correlati