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Ctd: il Tribunale di Monza conferma il sequestro di un centro Bet1128

30 dicembre 2015 - 09:25

Nessuna discriminazione indiretta per l'operatore maltese: lo stabilisce il Tribunale di Monza.

Scritto da Redazione
Ctd: il Tribunale di Monza conferma il sequestro di un centro Bet1128

Il Tribunale del Riesame di Monza, con ordinanza depositata il 2 dicembre scorso, ha confermato il sequestro preventivo a carico di un centro collegato all'operatore maltese Centuriunbet Ltd marchio ‘Bet1128’. Ai gestori è contestato il reato di raccolta abusiva di scommesse nella forma della intermediazione, punito dall'art. 4 comma 4 bis L. 401/89.

Secondo il Collegio la società in oggetto non è stata illegittimamente esclusa da qualsivoglia gara per l'assegnazione delle concessioni, a nulla rilevando il richiamo, operato dalla difesa, alla sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV n. 1952/2013) giacché "non è dato comprendere in cosa consista specificatamente la discriminazione indiretta da cui il ricorrente potrebbe ricevere un danno".

I provvedimenti di cui si duole la società maltese (che ha impugnato gli atti della cd Gara Monti del 2012) e gli indagati, si applicano, rileva il Tribunale "alla massa indifferenziata degli aspiranti alla concessione de qua, così che non si può ritenere che vi sia stata una discriminazione indiretta nel momento in cui tutti i partecipanti sono posti sullo stesso piano".
La Centuriunbet non è stata penalizzata da un "trattamento deteriore individualizzato" né è stata esclusa illegittimamente dalle precedenti gare, né prima (1999) né dopo il cd decreto Bersani (2006).
In merito alla clausola, attualmente al vaglio della Corte di Giustizia Ue, che prevede l'obbligo di cessione a titolo non oneroso dei beni di proprietà costituenti la rete di gestione e di raccolta di gioco, nei casi previsti dall'articolo 25 dello schema di convenzione di cui alla Gara Monti, il Collegio evidenzia come a ben vedere la previsione pone una "discriminazione in senso contrario a quello patrocinato dalla ricorrente, perché verrebbe a danneggiare maggiormente le imprese meglio inserite nel settore che abbiano effettuato rilevanti investimenti e in ampio arco temporale e che pur tuttavia non risulta abbiano disertato la gara".
Con riguardo alla mancata adesione alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui alla Legge di Stabilità per il 2015, rileva il Collegio che, sia la società che gli indagati, hanno attuato scelte imprenditoriali autonome, certamente non censurabili da parte del Tribunale, in una situazione di normazione primaria e secondaria del tutto uguale ed omogenea per tutti gli aspiranti alla concessione e/o alla regolarizzazione fiscale, rientrando nella discrezionalità del legislatore nazionale disciplinare la materia.
Non ci si trova, quindi, di fronte ad un'arbitraria esclusione oppure ad un impedimento a partecipare in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
 
IL COMMENTO DI SAMBALDI - L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa, commenta: “L'orientamento del Tribunale di Monza si contrappone a quello del Tribunale di Milano che, recentemente e rispetto al medesimo operatore, ha disapplicato la norma penale in oggetto facendo discendere il carattere discriminatorio della gara cosiddetta ‘Monti’ dalle criticità che affliggono la clausola dell'articolo 25 del relativo schema di convenzione. Si conferma un acceso contrasto interpretativo che ha rilevanti e concreti riflessi sul mercato reale del betting. Vale la pena ricordare che nella fase cautelare dei procedimenti penali, il concessionario può svolgere una limitata ma talora significativa attività di supporto argomentativo alla pubblica accusa".

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