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Bando Monti ancora all'esame della Cjeu: a confronto tesi di Ce e governo

12 aprile 2016 - 11:14

Vigilia per l'udienza della Corte di Giustizia Europea sul bando Monti, Commissione Europea e governo italiano presentano le loro conclusioni.

Scritto da Anna Maria Rengo
Bando Monti ancora all'esame della Cjeu: a confronto tesi di Ce e governo

C'è grande attesa per l'udienza di domani, 13 aprile, in Corte di giustizia europea, sul cosiddetto caso Politanò. Il collegio, chiamato ad esprimersi sul sequestro disposto a carico di un centro collegato all'operatore maltese Betuniq, ha interrogato il Giudice dell'Unione rispetto ad una specifica disposizione normativa del Bando Monti del 2012 per il rilascio di 2.000 concessioni di scommesse sportive, ulteriore rispetto alle previsioni già esaminate con le sentenze sui casi Stanleybet e Laezza. 

Nelle conclusioni consegnate alla Corte, il Governo italiano suggerisce di rispondere, per quanto riguarda il primo quesito, che “l'articolo 49 Tfue, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti”. Quanto al secondo quesito, l''orientamento del governo italiano è invece che “l'articolo 47 della direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito, Ndr di capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di documenti e scelte alternative così come previste dalla normativa sovranazionale, non risultando applicabile al settore interessato”.

La Commissione Europea, da parte sua, evidenzia alla Cjeu che “la libertà di stabilimento, di cui all'articolo 49 del Tfue, può ostare a una normativa nazionale che richieda la prova della solidità finanziaria di un'impresa operante sul mercato rilevante da meno di due anni mediante la produzione di dichiarazioni di due distinti istituti bancari”, In relazione invece “a concessioni finalizzate a rimediare alle conseguenza dell'illegittima esclusione di un certo numero di operatori da gare precedenti, al fine di escludere che l'articolo 49 Tfue osti a un tale requisito, il giudice nazionale dovrà verificare che il regime in cui tale obbligo si inserisce garantisca nel suo complesso il rispetto dei principi di equivalenza e di efffettività e di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza della Corte”.

 

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