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Ctd, Tar Campania: 'Legittimo accesso agli atti di attività controinteressate'

20 aprile 2016 - 17:13

Con una sentenza, il Tar Campania accoglie il ricorso presentato da Eurobet Italia Srl sull'accesso agli atti relativi a un Ctd.

Scritto da Amr
Ctd, Tar Campania: 'Legittimo accesso agli atti di attività controinteressate'

 

Con una sentenza, il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da Eurobet Italia Srl con cui chiedeva l'annullamento del provvedimento con cui la Questura di Napoli respingeva la sua richiesta di accesso agli atti relativi all'apertura di un punto gioco nel Comune di Afragola “riconducibile alla società Sks365” e relativamente al quale aveva segnalato alla Adm e al commissariato del Comune “l'esercizio abusivo dell'attività”. Il Commissariato di Ps di Afragola aveva respinto l'istanza di accesso agli atti “sul rilievo che lo studio legale del titolare della ditta controinteressata aveva comunicato la sua opposizione”.
Secondo i giudici campani, “è fuor di dubbio l’esistenza in capo alla ricorrente di un interesse concreto diretto ed attuale alla ostensione dei titoli abilitativi richiesti, onde verificarne la legittimità, quale società “concorrente” in quanto concessionaria nel settore del gioco- scommesse, e titolare di un punto di offerta nel medesimo ambito comunale della controinteressata”.
La ricorrente ha, dunque, “certamente un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente rilevante e tutelata, a verificare la legittimità dei titoli abilitativi rilasciati ad un’impresa concorrente, esercente analoga attività commerciale in posizione di prossimità”.
Inoltre, nel caso in specie, “manca qualsiasi spunto, che possa aiutare a collegare il contenuto del documento richiesto a taluna delle ipotesi in cui per legge è escluso o limitato l’esercizio del diritto di accesso e nella specie, in presenza di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata ad un terzo, ad ipotetiche esigenze di tutela della riservatezza o dell'ordine pubblico, o a taluno degli interessi considerati prioritari dall’art. 24 della legge n. 241/1990, né alla ricorrenza di dati sensibili o giudiziari”.

Il Tar Campania dunque “dichiara l'obbligo dell'intimata amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione”.

 

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