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Stanleybet, Agnello: 'Imposta unica, Adm condannata a pagare spese processo'

27 maggio 2016 - 10:37

L'avvocato Daniela Agnello commenta la decisione della commissione provinciale di Bologna di accogliere il ricorso cautelare di un Ctd Stanleybet, in tema di imposta unica.

Scritto da Redazione
Stanleybet, Agnello: 'Imposta unica, Adm condannata a pagare spese processo'

 


"Come ben noto, la commissione tributaria regionale di Milano ha sollevato dubbi comunitari sull'applicazione dell'imposta unica a carico dei Ctd Stanley, mentre quella provinciale di Rieti ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla medesima imposta. Negli ultimi 10 mesi innumerevoli
commissioni provinciali e regionali hanno sospeso i procedimenti in attesa della definizione delle questioni pregiudiziali comunitarie e costituzionali. La commissione provinciale di Bologna nel recepire l'attuale giurisprudenza nazionale ha sospeso gli effetti di un avviso di accertamento a carico del centro Stanley condannando l'amministrazione alle spese. La soccombenza della lite ha determinato la condanna alle spese di giustizia all'amministrazione".

Con queste parole il legale Daniela Agnello commenta a Gioconews.it l'accoglimento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna del ricorso cautelare del titolare di un Ctd Stanleybet, in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, con la condanna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Adm al pagamento delle spese processuali.


Malgrado la Stanley "avesse in più occasioni notificato a funzionari dell’Agenzia che i Ctd Stanley, per la loro storia giuridica e fattuale, non sono soggetti all’imposta unica, tre funzionari della Adm di Bologna si presentavano presso un Ctd bolognese e avviavano una verifica fiscale con successivo avviso di accertamento e conseguente cartella esattoriale per oltre 60mila euro", si legge in una nota inviata da Stanleybet.

La Stanley inviava ai tre funzionari "atto informativo sulla interpretazione della normativa comunitaria e nazionale e sui danni che la sua errata interpretazione avrebbe provocato. Si predisponeva la difesa del Ctd: impugnazione dell’avviso di accertamento e istanza di sospensione degli effetti dell’atto, per assoluta carenza dei presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali dell’imposta. La difesa ha evidenziato i profili discriminatori anche della pretesa erariale, che attraverso la via fiscale mira ad escludere l’operatività di Stanley dal mercato, nonostante ben 4 sentenze della Corte di Giustizia a suo favore ne hanno accertato la piena legittimità. La Commissione Tributaria di Bologna ha valutato e preso atto: della questione di legittimità sollevata dalla Commissione Tributaria provinciale di Rieti di fronte alla Corte Costituzionale, del quesito pregiudiziale sollevato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano innanzi alla Corte di Giustizia, della sentenza della Corte di Giustizia nella causa Laezza del 28 Gennaio 2016 e della pronuncia del giudice del rinvio del Tribunale di Frosinone che ha ritenuto le gare Monti discriminatorie nei confronti della Stanley. Di conseguenza, con ordinanza resa in udienza, la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso e condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali", conclude la nota.

 

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