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Ctd e Imposta unica: Commissione tributaria Milano legittima azione Monopoli

30 maggio 2016 - 07:59

Con una serie di provvedimenti su Ctd e scommesse, la Commissione tributaria di Milano conferma avvisi di accertamento dopo rinvio a Corte di Giustizia Ue.

Scritto da Alessio Crisantemi
Ctd e Imposta unica: Commissione tributaria Milano legittima azione Monopoli

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, dopo aver disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con ordinanza dell'ottobre scorso, con una serie di sentenze successive, depositate tra gennaio ed aprile, ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti dei gestori di centri trasmissione dati collegati a società estere non concessionarie relativamente all'imposta unica sulle scommesse. Per una materia, evidentemente, rispetto alla quale la giurisprudenza risulta essere ancora oggi tutt’altro che allineata. 

 

In particolare, nella sentenza depositata l'8 aprile 2016, pubblicata su www.lexandgaming.it, si legge che la Commissione ha escluso il contrasto della normativa nazionale con i principi comunitari: solo in presenza di una prova certa dell'avvenuto pagamento a Malta, da parte della società, di un analogo tributo sull'attività di raccolta delle scommesse, si sarebbe potuto valutare, avuto riguardo all'impatto economico dei due tributi (italiano e maltese) se l'obbligo impositivo previsto dalla legge italiana determini o meno un effettivo e concreto svantaggio per la società maltese a favore dei concorrenti italiani.

 

La normativa italiana in esame tenta di attenuare la concorrenza sleale degli operatori privi di concessione nei confronti di quelli che operano in possesso della stessa e che, proprio perché vincolati ad un regime pubblicistico di concessione, hanno assunto maggiori oneri economici.
Inoltre la stessa Commissione ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 117 della Costituzione: il contribuente lamenta che il legislatore non ha incluso nella base imponibile le scommesse a quota fissa offerte con modalità transfrontaliera. La Commissione ritiene non chiaro quali siano dette scommesse definite 'fuori sistema' mentre è dato pacifico che l'appellante si occupa di esporre al pubblico le offerte di scommesse provenienti dal gestore estero, raccogliendo le puntate dei clienti e distribuendo le vincite.

Oltre a ritenere sussistenti i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale per l'applicazione del tributo, i giudici contabili osservano inoltre che la gestione delle scommesse è concetto più ampio della mera stipula di un contratto di gioco e comprende tutte quelle attività, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo effettuate, volte a pubblicizzare le offerte, raccogliere le accettazioni, incassare le scommesse e pagare le vincite. La ricezione delle scommesse è un segmento della più ampia attività di gestione.
Rileva inoltre la Commissione che non vi è dubbio che il contratto si considera concluso nel luogo in cui l'accettazione della proposta perviene al proponente-scommettitore il quale opera attraverso un proprio mandatario che si individua nel gestore del ctd il quale raccoglie l'accettazione della scommessa non solo con la compilazione presso la sua sede di impresa della modulistica da parte dello scommettitore ma anche con l'incasso delle puntate.

Per la complessità delle questioni trattate e la loro natura controversa la Commissione ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

 

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