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Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza

27 luglio 2016 - 09:16

Con quattro recenti sentenze di tre diversi tribunali civili vengono respinte le richieste del bookmaker Stanleybet contro le Fiamme Gialle.

Scritto da Ac
Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza

Guardia di Finanza batte Stanleybet 4 a 0. Se si fosse trattato di un match calcistico si sarebbe potuto riassumere con una formula di questo tipo. La questione, però, è molto più seria e relativa a un contenzioso avviato in sede civile dal bookmaker anglo-maltese nei confronti delle Fiamme Gialle, con il quale si chiedeva di dichiarare la “personale responsabilità per colpa grave” dei militari – autori di alcuni sequestri di centri di trasmissione dati collegati al bookmaker di Liverpool – e la condanna al risarcimento di tutti i danni provocati dalla loro azione ritenuta illegittima dalla società.

 

In effetti, l'infinito contenzioso portato avanti negli anni da Stanleybet nei confronti del sistema italiano per l'esercizio della raccolta di scommesse al di fuori della concessione, rappresenta una partita giocata a più riprese e su diversi campi - ossia tribunali – in sede civile, amministrativa o comunitaria. Questa volta però ad uscire con un risultato favorevole è lo Stato – rappresentato in questa sede dal corpo della Guardia di Finanza al centro delle accuse – che negli ultimi mesi ha ottenuto sentenze di assoluzione in quattro casi su quattro.

 

Dopo le recenti pronunce dei tribunali di Sassari (rispetto alle quali il bookmaker aveva annunciato il ricorso in appello lamentando una erronea interpretazione) e Cremona la più recente proviene da Taranto dove – come nei casi precedenti – il Tribunale in composizione monocratica (attraverso il presidente della terza sezione civile) ha respinto le richieste del bookmaker, condannandolo al pagamento delle spese di lite, quantificate in questo caso in 8mila euro oltre accessori.
 
LE MOTIVAZIONI – In particolare il tribunale ha ritenuto “chiaramente infondata” la richiesta della società, relativa all'azione dei militari da ritenere “illegittima e al limite del dolo per aver agito in modo discrezionale e incuranti delle proteste del gestore del centro trasmissione dati, che consegnava loro una memoria richiamante i precedenti giurisdizionali favorevoli alla Stanleybet”.
Secondo il collegio però, la tesi proposta dal bookmaker non tiene conto di alcune significative particolarità: “I convenuti, tutti graduati della GdF, non sono impiegati civili dello Stato ma militari, che in agivano in base alle direttive loro imposte dai superiori Comandi”. Non a caso gli stessi militari erano accompagnati nella loro azione da impiegati dei Monopoli di Stato, i quali sottoscrivevano anch'essi l'atto e partecipavano attivamente alle operazioni. Nel verbale, non a caso, vengono illustrate le ragioni dell'attività repressiva posta in essere, con ampi richiami alla normativa legislativa e regolamentare in materia (comprese le direttive emanate dalla Direzione generale dei Monopoli), non ché alla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato. Con lo stesso verbale ricevuto e convalidato dal Pubblico ministero di turno, circostanza 'maliziosamente omessa nella narrativa di citazione', si legge nella sentenza.
E ancora, secondo il tribunale, quindi, “appare evidente che l'operato dei militari non possa rientrare in ipotesi di colpa grave o addirittura dolo, avendo gli stessi agito, quali militari comandati in tal senso, in adempimento delle superiori direttive e nella fondata convinzione di agire secondo legge e non certo 'contra ius'”, ricevendo appunto la convalida del Pm di turno.
Il tribunale pugliese, inoltre, ritiene anche “irrilevante” il fatto che in numerosi altri casi il Tribunale del Riesame abbia annullato i sequestri effettuati in danno di gestori dei centri scommesse della società ricorrente, poiché, anzi, tale dato evidenzia che in altrettanti casi le forze dell'ordine si sarebbero comportate in modo analogo, agendo cioè su delega del Pm.

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