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Ctd: Tar Liguria conferma chiusura disposta da questura

19 gennaio 2017 - 14:22

Il Tar della Liguria legittima la chiusura di un centro trasmissione dati senza concessione.  

Scritto da Redazione
Ctd: Tar Liguria conferma chiusura disposta da questura

 

Legittima la chiusura di un Ctd da parte della Questura di Savona. Lo Stabilisce il Tar della Liguria sottolineando che "la presente controversia ha ad oggetto l’ordine di chiusura immediata dell’attività di raccolta scommesse presso l’esercizio del ricorrente; considerato che il gravame appare prima facie destituito di fondamento; atteso che, a fronte di un gravame all’evidenza viziato da palese genericità (in specie per la mancata formulazione di specifiche censure), il provvedimento impugnato – adottato ai sensi della norma di cui all’art. 11 tullps nonché sulla scorta di una serie di precedenti penali facenti capo al medesimo ricorrente – contesta sia l’assenza del necessario presupposto soggettivo della buona condotta, sia l’abusività dell’attività in essere; considerato che, se a quest’ultimo riguardo nulla deduce parte ricorrente (senza neppure fornire elementi circa l’effettiva presentazione di una comunicazione di avvio) – e ciò già sarebbe dirimente -, in relazione ai precedenti (anche specifici) richiamati nel provvedimento assume rilievo preminente il principio consolidato circa i limiti del sindacato in sede di giudizio di legittimità in ordine al travisamento fatti ed alla manifesta irrazionalità; rilevato che, nel caso di specie, gli elementi oggetto di contestazione non risultano oggetto di travisamento di fatto, essendo anzi neppure contestati da parte ricorrente (se non con la produzione di una sopravvenienza circa l’esito della denuncia richiamata, che nulla incide sui diversi ed ulteriori plurimi precedenti penali richiamati nell’atto); atteso che neppure la valutazione svolta dalla p.a. può reputarsi manifestamente illogica, in specie a fronte del combinato effetto dell’esercizio di un’attività abusiva da parte di un soggetto cui fanno capo diversi precedenti penali anche di carattere specifico in relazione all’attività in contestazione".

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