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Ctd, per la Cassazione discriminazione irrilevante

20 maggio 2017 - 09:13

L'analisi dell'avvocato Chiara Sambaldi sui più recenti indirizzi della Cassazione che limitano la rilevanza della discriminazione.

Scritto da Ac
Ctd, per la Cassazione discriminazione irrilevante

La Suprema Corte, con due recenti sentenze, ha confermato il proprio indirizzo interpretativo in ordine a due profili, in genere considerati di secondaria importanza rispetto alla nota questione di compatibilità europea della normativa interna, nei procedimenti per raccolta abusiva di scommesse (art. 4 L. 401/89).

Ne abbiamo parlato con l'avvocato Chiara Sambaldi, che evidenzia come "in un caso la Terza Sezione della Corte ha ribadito che se il gestore del centro collegato a società estera non concessionaria, non ha chiesto l'autorizzazione ex art. 88 Tulps, non può lamentare una discriminazione in danno dell'operatore estero (per illegittima esclusione dalle gare). Afferma la Corte che, in difetto della suddetta richiesta, ogni ulteriore questione circa la pretesa violazione dei principi europei è priva, persino, delle sue basi fattuali giacché l'eventuale diniego avrebbe potuto ascriversi alle ragioni che la giurisprudenza sovranazionale ha sempre ritenuto costituire un valido limite alle libertà Ue (Sez. III, sentenza n. 20195/17, nello stesso senso anche Sez. III n. 24584 dep. Il 18/05/17)".

"Nell'altro caso - precisa il legale - sempre la Sezione Terza della Suprema Corte, ha confermato il provvedimento del tribunale che rigettava il riesame del sequestro a carico di un centro trasmissione dati, evidenziando come, nel caso di specie, fosse stato accertato, e non contestato, che il centro non si limitava a svolgere attività di mero supporto tecnico, tramite postazioni internet, agli scommettitori, per l'inoltro dei dati al concessionario, ma provvedeva a raccogliere fisicamente le scommesse dei clienti e le relative puntate in denaro, effettuate sul conto gioco di agenzia, intestato al gestore.
Secondo la Corte, quindi, nel caso di specie, il profilo discriminatorio deve ritenersi irrilevante, dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di servizio transfrontaliero puro offerto da operatore estero, sì che l'attività di esercizio di raccolta di scommesse e conseguente necessità di titolo autorizzativo, va individuata direttamente in capo all'operatore italiano (Sez. III, sentenza n. 20194/17).
Trovano, quindi, conferma in sede di legittimità, conclude l'Avvocato Sambaldi, quei provvedimenti di sequestro che si fondino su accertamente fattuali, incensurabili ad opera della Suprema Corte, che precludano l'esame della questione di legittimità europea della normativa nazionale. Risultano, pertanto, determinanti l'accertamento e la qualificazione della natura dell'attività svolta dai centri collegati ad operatori esteri, in particolare alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che configura il reato di raccolta abusiva in ogni caso di intermediazione non consentita, sia essa svolta per conto di operatori titolari di concessione dei Monopoli di Stato per la raccolta a distanza, sia essa svolta per conto di operatori privi dei titoli abilitativi richiesti nel nostro ordinamento. 
 

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