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Snaitech e agenzie: tribunale dà ragione a concessionario

26 maggio 2017 - 16:23

Il tribunale di Lucca dispone la riapertura delle agenzie storiche che avevano recesso il contratto con Snaitech sotto il marchio del concessionario.

Scritto da Redazione
Snaitech e agenzie: tribunale dà ragione a concessionario

Il contenzioso tra alcune agenzie storiche e Snaitech si è concluso con la sentenza del tribunale civile di Lucca che ha accolto le tesi del concessionario. Le agenzie, infatti, avevano rescisso il contratto con il concessionario e si erano allacciate ad un operatore concorrente. Secondo il tribunale questo avrebbe arrecato un danno all’attività di Snaitech, perché dopo la prolungata inattività delle agenzie in questione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza dei punti scommesse in questione, poichè non hanno esercitato la raccolta per diversi giorni.

Il tribunale toscano ha quindi sancito quanto già detto dal Tar Lazio, a cui il concessionario si era rivolto, sottolineando come le agenzie non possono attuare il recesso dal concessionario in maniera non legittima e ha disposto la riapertura delle stesse sotto il marchio Snaitech.
In dettaglio, i giudici hanno ritenuto che "sussista il periculum in mora richiesto per la concessione della cautela, sotto il profilo della decadenza dal diritto concessorio, da cui deriva un danno di natura non strettamente patrimoniale, perciò non adeguatamente fronteggiabile con una misura diversa, in specie in sequestro conservativo, teso alla conservazione della garanzia patrimoniale" e, in maniera più approfondita, ritiene che tale profilo, "già emergente in sede di ricorso", abbia "nelle more del reclamo, preso ancor più consistenza, posto che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza e della mancata attuazione, certamente non imputabile a Snaitech (...) - l'amministrazione dei Monopoli ha pronunciato nei confronti della concessionaria, a decorrere dal 30 marzo 2017, la decadenza dei diritti e la revoca dei titoli autorizzatori (...) ma con la precisazione che la loro efficacia potrà venire meno in base all'evoluzione del presente contenzioso (...) - ciò che pare incidere sulla valutazione del giustificato motivo alla cui insussistenza la convenzione ancora la pronuncia caducatoria".

 

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