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Reggio Calabria, assolto titolare di Ctd: 'Il fatto non sussiste'

01 giugno 2017 - 15:12

Il titolare di un Ctd Stanleybet di Reggio Calabria è stato assolto in quanto il fatto non sussiste.

Scritto da Redazione
Reggio Calabria, assolto titolare di Ctd: 'Il fatto non sussiste'

Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto il titolare del centro Stanleybet di Reggio Calabria, difeso dall’avvocato Daniela Agnello. L’imputazione riguardava l’esercizio in assenza di licenza dell’attività organizzata di scommesse di qualsiasi genere accettate da società estere.

In sede di giudizio abbreviato il difensore ha depositato documentazione e giurisprudenza "dimostrando - si legge in una nota - che la società Stanleybet è stata ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano", materia sulla quale "è intervenuta più volte la Corte di Giustizia Ue. Le sentenze Gambelli del 2003 e Placanica del 2007 hanno censurato la gara per l'affidamento in concessione dei diritti per l'esercizio dei giochi del 1999, la sentenza Costa Cifone dichiara che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, la sentenza Laezza del 28 Gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale, affermano che anche la gara Monti per l'affidamento in concessione di 2000 diritti osta con il diritto dell'Unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato l’operatore maltese Stanleybet. La gara Monti, in realtà, ha creato un’oggettiva disparità di trattamento rispetto ai precedenti concessionari e non ha consentito alla Stanleybet di conseguire la concessione in condizioni di piena eguaglianza concorrenziale con le imprese già presenti sul territorio nazionale nello stesso settore di mercato".

Inoltre, "la nuova gara non ha rimediato a 15 anni di ostacoli normativi e reiterate discriminazioni che hanno impedito l’accesso al sistema concessorio italiano in condizioni di parità con gli altri operatori".
Anche il giudice di Reggio Calabria quindi, in specifico riferimento all’operatore Stanley, ha verificato e statuito la permanenza della “situazione di discriminazione tra la posizione degli operatori nazionali e quella degli operatori stranieri” affermando che “la normativa interna di cui al capo di imputazione, in quanto contrastante con quella sovranazionale, vada disapplicata, con conseguente assoluzione degli imputati, con la formula il fatto non sussiste”.
Secondo il bookmaker, "la pronunzia del Giudice di Reggio Calabria conferma la costante e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità laddove si statuisce che l’attività dei centri Stanleybet è lecita e legittima, conforme al diritto sovranazionale ed è finalizzata alla realizzazione di un mercato privo di distorsioni concorrenziali".
IL COMMENTO DEL LEGALE - "Il giudice di Reggio Calabria ha verificato l'attività svolta dal centro Stanleybet e l'ha ricondotta nell'espletamento di una libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi tutelati dal trattato Ue", commenta a Gioconews.it l'avvocato Daniela Agnello. "Il giudice ha ribadito che la normativa dell'Italia è in contrasto con i principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza". La pronuncia "si inserisce nella costante giurisprudenza nazionale e comunitaria che disapplica la sanzione penale e consente lo svolgimento dell'attività di servizio transfrontaliero dei centri Stanleybet". 

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