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Raccolta scommesse, Cgars accoglie ricorso: 'Scarsa motivazione diniego'

07 luglio 2017 - 10:03

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglie ricorso contro il diniego di licenza per la raccolta di scommesse.

Scritto da Fm
Raccolta scommesse, Cgars accoglie ricorso: 'Scarsa motivazione diniego'

"Gli elementi addotti dall’Amministrazione non si presentano, almeno a un primo e sommario esame, di consistenza sufficiente a sorreggere e giustificare il provvedimento reiettivo dalla stessa assunto; dal ricorrente viene allegato un consistente periculum in mora, venendo in rilievo un’attività d’impresa già in atto".


Queste le motivazioni con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso di una società di gioco contro la Questura di Catania per la riforma della sentenza del Tar Sicilia relativa alla riforma del Decreto di rigetto dell'istanza per il rilascio della licenza ex art. 88 Tulps per svolgere attività di raccolta scommesse sportive.


LA SENTENZA DEL TAR SICILIA - Nella sentenza, pronunciata a maggio 2017, il Tar Sicilia aveva evidenziato che "dalla documentazione prodotta agli atti di causa, risulta non solo che il ricorrente è stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati in periodi assai simili a quelli in cui risulta esser stato controllato l’attuale ricorrente, ma altresì che l’esito del secondo dei controlli di polizia menzionati in precedenza aveva una particolare forza indiziante in negativo per il tipo di pregiudizio penale specifico (gioco d’azzardo) a carico dei pregiudicati controllati in compagnia del ricorrente, a fronte invece della assoluta genericità con cui all’interno del provvedimento impugnato è stato fatto riferimento ai controlli di polizia nei quali è stato coinvolto il ricorrente.
Tuttavia, nel valutare l’apparente antiteticità del trattamento riservato rispettivamente alla posizione del ricorrente, occorre dire che essa sconta la difficoltà del non essere state sottoposte all’attenzione del Collegio, oltre che il preavviso di rigetto ed il provvedimento finale di rilascio della licenza adottati nei confronti del ricorrente, (anche) le controdeduzioni formulate da quest’ultimo dopo la ricezione del primo. In base a tale lacuna, al Collegio non è dato sapere se la diversa posizione finale assunta dall’Amministrazione intimata in quel caso sia stata determinata dalla particolare qualità dell’apporto partecipativo dell’istante, ovvero da una scelta che sarebbe allora veramente difficile non considerare viziata essa stessa da contraddittorietà ed irragionevolezza. A quest’ultimo proposito deve infatti rammentarsi come il vizio di disparità di trattamento non implica una incondizionata omologazione di ogni atto di esercizio del potere amministrativo alla pregressa attività provvedimentale di una data amministrazione pubblica, al contrario non potendo ritenersi consentito che, in base ad esso, possano 'far stato” precedenti atti poco virtuosi della stessa, ma soltanto quelli che il giudice adito reputi poter costituire un adeguato tertium comparationis in quanto intrinsecamente persuaso della loro legittimità. Nel caso di specie, in mancanza della offerta conoscenza degli elementi specifici che potrebbero avere legittimamente determinato l’Amministrazione intimata, dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, a rilasciare al ricorrente la licenza di cui all’art. 88 Tulps, il Collegio non può che escludere il sussistere del lamentato vizio di disparità di trattamento, che 'intanto rileva in quanto, una volta rimosso, sia in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di legittimità; non viceversa, allorquando comporterebbe la perpetuazione di una situazione di illegittimità in forza della sua parificazione a casi analoghi, ancorché ormai cristallizzati'(Tar Emilia-Romagna - Bologna,, sez. II, sent. 30 novembre 2016, n. 978)".
 

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