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Camera: Convenzione manipolazioni sportive all'esame delle commissioni

04 ottobre 2017 - 07:20

Nelle commissioni della Camera al via esame della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

Scritto da Sm
Camera: Convenzione manipolazioni sportive all'esame delle commissioni

Al via alla Camera, nelle commissioni riunite Giustizia e Affari esteri, l'esame della "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014". Il tema della frode sportiva è al centro dell'attenzione politica non solo italiana, ma europea, come dimostrato dagli ultimi incontri che ci sono stati a Palazzo Chigi. Si punta, infatti, a creare un quadro condiviso per la lotta al match fixing, coinvolgendo anche gli operatori scommesse legali.

La relatrice in Commissione, Alessia Morani (Pd), sottolinea: "Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Evidenzia che si tratta di limitati interventi relativi a: l’individuazione dell’autorità nazionale competente, in attuazione dell’articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell’articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5)". Secondo la deputata "il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione). Per i profili che necessitano invece di adeguamento, evidenzia che l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte".

In particolare, la relatrice segnala che "nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Ricorda infine che l’incorporazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Adm, l’autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell’Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dall’articolo 23-quater del decretolegge n. 95 del 2012". Segnala che "l’articolo 4 dà attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti". A tal fine, ricorda che "il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato". Evidenzia che "con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2)". Ricorda "che l’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, segnala che il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989)". Sottolinea che "la riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, ricorda che il comma 2 dell’articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la Pa; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno".
Inoltre "la previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dovrebbe indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati tali da consentire loro l’esenzione da responsabilità, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo. L’articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Infine, segnala che l’articolo 7 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis".
Giulia Sarti (M5S) sottolinea come il provvedimento all’esame delle Commissioni riunite preveda sanzioni, con particolare riferimento alle misure interdittive, a suo avviso eccessivamente blande. Nel rammentare che la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali ha approvato, all’unanimità, nel luglio del 2016, una relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito che reca una parte dedicata alla materia oggetto del provvedimento in esame, chiede che tale relazione sia posta a disposizione dei commissari, ritenendo che la stessa possa fornire validi spunti di riflessione per il prosieguo dei lavori. Chiede che l’iter di esame sia spedito e siano assunte intese con il Senato per una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

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