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Bernardo: 'Match fixing, misure già presenti in ordinamento italiano'

19 ottobre 2017 - 07:43

La commissione Finanze della Camera esamina il disegno di legge che ratifica la convenzione sul match fixing: il relatore Bernardo evidenzia le misure già previste in Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Bernardo: 'Match fixing, misure già presenti in ordinamento italiano'

 "Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, le restanti parti della Convenzione non necessitano invece di misure adeguamento della disciplina italiana, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989". Lo ha ricordato Maurizio Bernardo (Pd), presidente della sesta commissione Finanze della Camera e relatore del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul match fixing, nel corso dell'esame del provvedimento, per il quale oggi 19 ottobre si procederà all'espressione del parere, mentre, da parte loro, sia la commissione Politiche dell'Unione europea che Agricoltura hanno già dato il via libera. In particolare, la relatrice in commissione Agricoltura Giovanna Palma (Pd) ha comunque evidenziato la necessità, “nel quadro delle azioni di contrasto ai fenomeni di manipolazione delle competizioni sportive, di predisporre efficaci misure, anche nel settore dell’ippica, contro la pratica illecita del doping”.

IL PROVVEDIMENTO - Bernardo ha anche proceduto all'illustrazione del disegno di legge, con particolare riferimento alle parti di diretta pertinenza della commissione Finanze, e soffermandosi anche sulle scommesse.

Dopo aver rilevato che "come la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive sia finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive", Bernardo evidenzia: "Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica viene sottolineato infatti come la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica abbiano favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono venuti in rilievo in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, che favorisce la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita. In tale quadro la Convenzione in esame rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive".

A tal fine, spiega Bernardo, “gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione e applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno”.

L'ARTICOLATO – Scendendo nel dettaglio, “l’articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili
dell’attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse.
Tra tali misure segnala: il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette; la limitazione dell’offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive nazionali e gli operatori
delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati; la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori di competizioni, a sostegno dei loro sforzi volti a individuare i rischi di manipolazione sportiva; il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle Parti; meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le regole sportive o la legislazione; la sospensione delle competizioni che siano oggetto di segnalazione.
L’articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. In particolare il paragrafo 1 stabilisce che ciascuna Parte adotta le misure necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, limitando: a) le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell’offerta di scommesse sportive; b) l’abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un’organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione o l’abuso di informazioni privilegiate; c) il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni delle scommesse; d) la possibilità, per ciascun operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni partecipa.
In tale ambito il paragrafo 2 stabiliscono che le Parti incoraggino gli operatori delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione, mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette.
L’articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali. A tal fine l’articolo indica talune ipotesi, quali: il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.
L’articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte, al fine di facilitare lo scambio di informazioni, si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni qualora essere possano essere utili ai fini della valutazione del rischio, come esplicitato all’articolo 5 della Convenzione, segnatamente attraverso la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni, contestualmente all’avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.

L’articolo 13 pone in capo alle Parti l’identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. Ai sensi del paragrafo 1, la piattaforma nazionale dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre: di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse 'atipiche' e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati Parte, emettendo, se del caso, gli opportuni 'allerta'; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati”.
Ancora con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, Bernardo segnala l’articolo 16, “contenente norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive”. Al riguardo il paragrafo 3 prevede che “ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione di competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione del riciclaggio del denaro, prescrivendo che gli operatori delle scommesse sportive operino con la dovuta diligenza nei confronti della clientela, della conservazione dei documenti e degli obblighi di segnalazione”.
Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell’attuazione della Convenzione, sono individuate dall’articolo 31: “all’organismo è riconosciuta, tra l’altro, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti, sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive”.
Quanto agli articoli da 3 a 5 “introducono invece disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta in primo luogo dell’individuazione
dell’autorità nazionale responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni, in attuazione dell’articolo 9 della Convenzione, che l’articolo 3 del disegno di legge indica nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale”.
Sempre con riferimento alle norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nella Convenzione, “l’articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in attuazione dell’articolo 25 della Convenzione, inserisce nella legge n. 401 del 1989 (recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) un nuovo articolo 5-bis, il quale prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.
In tale ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, l’articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, un nuovo articolo 25-duodecies, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione.
In particolare, il nuovo articolo 25-duodecies prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite, stabilendo che all’ente si applichino le seguenti sanzioni: a) in caso di commissione di delitti, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a un massimo di 500 quote; b) in caso di contravvenzioni, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a un massimo di 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 del disegno di legge prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la Pa; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno".

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