skin

Imposta unica e Ctd: Torino legittima operazione Adm su Stanleybet

20 novembre 2017 - 15:44

Il tribunale civile di Torino respinge la richiesta di danni nei confronti del direttore e del funzionario dell’Agenzia dei Monopoli del Piemonte e Valle d'Aosta.

Scritto da Ac
Imposta unica e Ctd: Torino legittima operazione Adm su Stanleybet

 

Prosegue senza sosta l’infinito contenzioso tra il bookmaker anglo-maltese Stanleybet e il sistema italiano: ma nell’ultimo atto – andato in scena in Piemonte nelle scorse ore - il Tribunale Civile di Torino ha dato ragione all’amministrazione pubblica, legittimando così la linea perseguita dai Monopoli in termini di tutela della rete del gioco lecito e anche in termini di concorrenza illegittima nei confronti degli operatori autorizzati.


In particolare, con la sentenza emessa dai giudici piemontesi di recente pubblicazione, viene respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società Stanleybet Malta Limited nei confronti del direttore della Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piemonte e Valle d'Aosta e del responsabile unico del procedimento relativamente a quattro avvisi di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse, emessi nei confronti di alcuni centri trasmissione dati operanti per la società anglo-maltese.

I FATTI - Ai gestori dei centri e alla società veniva contestato il mancato versamento dell'imposta unica dovuta ai sensi della legislazione vigente e secondo la Stanleybet Malta Ltd i funzionari AdM, nonostante fossero stati edotti con atti stragiudiziali, dei profili di illegittimità e delle conseguenze pregiudizievoli dei provvedimenti che si accingevano a compiere, sottoponendo illecitamente i Ctd (centri trasmissione dati) e la società stessa ad un'imposta non dovuta, procedevano, comunque, agli accertamenti così cagionando gravissimi danni all'immagine e alla reputazione della società. Il Tribunale ha richiamato le sentenze emesse nel 2014 dalla competente Commissione Tributaria Provinciale di Torino che avevano confermato la legittimità degli accertamenti eseguiti.
 
 
LE MOTIVAZIONI - In particolare, viene evidenziato che l'imposta unica è dovuta anche se l'attività è svolta abusivamente ossia in assenza delle necessarie concessioni e la soluzione opposta, precisa la Commissione "sarebbe illegittima sul piano della parità in quanto l'attività irregolare sarebbe fiscalmente avvantaggiata e sarebbe quindi contraria ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza di cui agli artt. 53 e 3 della Costituzione e al principio di libera e corretta concorrenza". Ne deriva, secondo il Tribunale, che è esclusa in radice la illiceità della condotta tenuta dai funzionari AdM e quindi la loro colpa grave la cui sussistenza non è stata in alcun modo dimostrata dalla parte attrice. Non sembra, osserva il Giudice, che l'attività di disapplicazione della normativa interna, invocata dalla Stanleybet Malta Ltd, in ragione della complessità della materia e del contrasto giurisprudenziale esistente, possa essere rimessa alla valutazione dei singoli agenti operanti per l'Agenzia che nello svolgimento delle loro funzioni hanno correttamente esercitato le necessarie attività di verifica nei confronti dei centri di raccolta di scommesse pervenendo alla legittima emissione degli avvisi di accertamento. Il Tribunale ha inoltre respinto la domanda, avanzata dai convenuti, di condanna della società Stanleybet per lite temeraria, in considerazione "dell'oggettivo contrasto giurisprudenziale e della complessità interpretativa del coacervo di norme che regolano l'esercizio dell'attività di scommessa da coordinarsi con i principi comunitari". Condannando comunque la società al pagamento delle spese del giudizio per circa 15mila euro poi accessori.
 

Articoli correlati