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Schema decreto ministeriale scommesse, Cds dà l'ok

05 febbraio 2018 - 16:36

Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole allo schema di decreto ministeriale sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli.

Scritto da Fm
Schema decreto ministeriale scommesse, Cds dà l'ok

"Le conseguenze giuridiche per eventuali inadempimenti delle norme regolamentari da parte del concessionario non possono essere sottratte all’osservanza dei  principi di carattere generale per cui vanno irrogate nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, graduandole in funzione della gravità dell'inadempimento. Ne consegue la necessità di prevedere per gli inadempimenti criteri predeterminati e predeterminabili fissando quanto meno una durata massima del provvedimento di sospensione e comunque, per il provvedimento di decadenza, in ossequio al principio di tassatività, la declinazione dei casi di particolare gravità che possono dare luogo a tale rimedio estremo".


Lo sottolinea il Consiglio di Stato nell'esprimere parere favorevole allo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi dopo la richiesta avanzata dal ministero dell’Economia e delle finanze - ufficio legislativo finanze.
 
 
Lo schema di decreto, si legge nel parere, "è stato predisposto in attuazione dei principi dettati dall’art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 secondo il quale 'il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174 , del ministro delle Finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il ministro delle Finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del ministro delle Finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il ministro delle Finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale'. Lo schema di regolamento, opportunamente deve dirsi (vista la portata dell’intervento e le esigenze di chiarezza) di carattere sostitutivo, reca la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi, attualmente dettata dal decreto ministeriale 1 marzo 2006, n.111".
 
 

MONITORARE NORMATIVA - Il Consiglio di Stato, ricordano i giudici, "ha sottolineato in più occasioni (cfr. parere Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515, punto 3) la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio. Si segnala in proposito, anche in questa occasione, la necessità di un’azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme regolamentari, volta a verificarne l’idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati: ciò rende necessaria anche una verifica di impatto successiva all’entrata in vigore delle nuove norme regolamentari così da identificare (e subito ridurre) eventuali oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione da parte di tutti i destinatari nonché per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento. Difatti, la Vir, e in generale il monitoraggio, sono indispensabili per due ragioni: da un lato, per verificare se il nuovo provvedimento ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi, ed, in particolare, incrementato il gettito per l’erario ed il numero di investitori stranieri nonché ridotta l’area dei bookmaker sprovvisti di licenza; dall’altro, per predisporre su una base istruttoria seria e ‘quantitativamente informata’ i più efficaci interventi integrativi e correttivi. Nel caso di specie, la scheda Air sembra essere all’altezza dei propri compiti. In ogni caso, la Sezione ritiene rilevante che le azioni di pubblicità e di informazione debbano essere effettuate con la dovuta tempestività al fine di porre i destinatari nelle condizioni di adeguarsi con immediatezza nonché di evitare di alimentare un possibile contenzioso".

 

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