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Garrisi (Stanley): 'Statuito che nostri Ctd possono raccogliere scommesse'

16 febbraio 2018 - 11:44

Il Ceo di Stanley Giovanni Garrisi commenta la sentenza della Corte costituzionale sul pagamento dell'imposta da parte dei Ctd.

Scritto da Redazione
Garrisi (Stanley): 'Statuito che nostri Ctd possono raccogliere scommesse'

 

“La nostra azione di contrasto davanti alla Giustizia Tributaria ha ottenuto un primo successo globale di fronte alla Consulta. Oltre 750 avvisi di accertamento, il 70 percento del totale ricevuto ad oggi da AdM, si avvia al binario morto procedurale che porta al loro annullamento. Milioni di ore di lavoro perduti tra funzionari AdmM, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate. L’esposto Stanley alla procura della Corte dei Conti è doveroso". Lo afferma il Ceo di Stanleybet, Giovanni Garrisi, nel commentare anch'esso la sentenza della Corte costituzionale sul pagamento dell'imposta unica da parte dei Ctd.
"La Consulta ha espressamente statuito che i Ctd Stanley, pur operanti per un bookmaker senza la concessione dell’AdM, 'nondimeno possono lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale'. Lo diciamo da un ventennio. Ora dopo quattro sentenze della Corte di Giustizia Europea e migliaia di pronunzie nazionali di ogni ordine e grado, lo dice anche il giudice delle leggi. Si apre ora una stagione molto complessa per i risarcimenti", prosegue Garrisi, evidenziando "l’assurdità di richieste di una Amministrazione ingiusta, che pretende che la Stanley paghi l’imposta due volte, in violazione dei più elementari principi fiscali sulla doppia imposizione. Un legislatore che con la legge di stabilità oggetto di censura della Consulta ha introdotto una sanzione per il fatto di essere un Ctd, facendo finta che si trattasse dell’imposta unica".

La Stanley e i suoi Ctd, aggiunge Garrisi, "dovranno ancora una volta aver fiducia, come già in passato, nello Stato di diritto, che, come ho affermato tante volte, non mi ha mai deluso". "La Stanley - ricorda ancora - ha più volte dichiarato di non avere nessun problema di pagare l’imposta unica come tutti gli altri operatori. Ma solo a seguito del riconoscimento di legittimità che dovrebbe già da anni aver seguito il giudicato della Corte di Giustizia e della Corte Suprema di Cassazione".

LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA - Nella nota, Stanleybet ricostruisce anche i contenuti della sentenza della Corte costituzionale, che si è pronunciata su tre questioni sollevate nel 2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, relative alla legittimità costituzionale dell’Imposta Unica sulle Scommesse e i Concorsi Pronostici disciplinata dal D.Lgs. 504/1998, come modificato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della Legge 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) evidenziando tra l'altro come "la Corte ha riconosciuto che, in mancanza di una chiara regolazione dei suoi effetti transitori, la norma innovativa della Legge di Stabilità 2011 non è conforme alla Costituzione, in quanto lascia i Ctd retroattivamente responsabili dell’Imposta Unica per gli anni pre-2011, senza alcuna possibilità di rivalersene, né verso il bookmaker estero, né verso gli scommettitori. Questi effetti non sono, dunque, ancorati alla capacità contributiva dei Ctd, e la norma è stata perciò ritenuta contraria all’art. 53 Cost. Se la soluzione data alle situazioni successive potrebbe non convincere, e Stanley confida che, sul punto, altri Giudici di merito riproporranno adeguati quesiti di fronte alla Corte Costituzionale, quella relativa alle situazioni precedenti è di esemplare linearità".

 

Quanto alla situazione dei bookmaker sanati, Stanley consiglia loro "di inviare all’Amministrazione immediate lettere di messa in mora e di interruzione della prescrizione. Sappiano che la sanatoria non può essere revocata, ma ad una prima analisi ci sembra che una parte di quanto è stato pagato possa essere restituito dall’Amministrazione a questi operatori o compensato a fronte di altri pagamenti futuri dovuti. I Ctd e/o Ced di questi operatori sappiano che tutti i loro avvisi di accertamento, al momento in particolare quelli per periodi di imposta precedenti al 2011, possono essere facilmente annullati e, se hanno già generato pagamenti all’Amministrazione, quelle somme possono essere restituite, con riserva di pretesa di tutti i danni subiti".

 

 

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