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Tar Liguria: 'Illegittima raccolta scommesse senza autorizzazione Tulps'

21 febbraio 2018 - 16:50

Il Tar Liguria ribadisce che è illegale svolgere l’attività di raccolta di scommesse senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 88 Tulps.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Illegittima raccolta scommesse senza autorizzazione Tulps'

"Da altro punto di vista l’art.1, comma 2, della l.r. 30 aprile 2012 n. 17 'L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente'. Nel caso di specie la ricorrente ha svolto l’attività di raccolta di scommesse senza la prescritta autorizzazione. Da ultimo la circostanza che l’esercizio fosse frequentato da soggetti con precedenti penali e/o di polizia rende giustificata la valutazione dell’amministrazione in ordine all’urgenza di provvedere in deroga alla comunicazione di cui all’art. 7 l. 241/90".

Lo sottolinea il Tar Liguria nel respingere il ricorso di un punto scommesse contro la Questura di Genova per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza recante ordine di immediata cessazione attività scommesse a quota fissa su eventi sportivi.

 

Il Collegio "rileva che anche in seguito alla c.d. 'sentenza Placanica' della Corte di Giustizia (n. 673/2007), l'attività di raccolta delle scommesse svolta senza il previo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 Tulps, si deve considerare illegittima, ed anche se questa avviene da parte di Ctd collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese. La suddetta sentenza, infatti, ha evidenziato la contrarietà ai principi comunitari della relativa normativa italiana, solo in relazione alle modalità con cui il regime concessorio è stato disciplinato e, quindi, attuato, e non rispetto al regime dell'autorizzazione di polizia, che, invece, ha come obiettivo giustificate cautele contro fenomeni criminali, e non si configura, quindi, come incompatibile con il regime comunitario (C.S. VI, 26-11-2009 n. 7414)", conclude la sentenza.
 

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