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Cassazione: 'Raccolta scommesse vietata senza licenza Tulps'

23 febbraio 2018 - 11:15

La Cassazione ribadisce che la raccolta di scommesse è vietata senza licenza Tulps, ma accetta conversione detenzione in pena pecuniaria.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Raccolta scommesse vietata senza licenza Tulps'

 

"L'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come sostituito dall'art. 37 I. 23 dicembre 2000 n. 388, stabilisce che 'la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione'.
La licenza contemplata da tale disposizione non è, dunque, alternativa alla
concessione o alla autorizzazione, che l'incaricato dal concessionario può ottenere da quest'ultimo, nell'ambito di quanto previsto dalla stessa concessione o autorizzazione originaria, giacché altrimenti la norma risulterebbe priva di senso logico, in quanto la concessione o autorizzazione ottenuti dall'interessato assorbirebbero la licenza, rendendone superflui la richiesta e il rilascio, espressamente previsti pur considerando la nuova disciplina della raccolta di scommesse".

Lo ribadisce la Corte di Cassazione nel rigettare in parte un ricorso proposto da un esercente di Trento contro la condanna per aver svolto la raccolta di scommesse senza aver mai ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza.
 
 
MOTIVO ACCOLTO - "Fondato risulta, invece, il terzo motivo, mediante il quale il ricorrente ha lamentato l'omessa considerazione della sua richiesta di conversione della pena detentiva (di un mese, Ndr) nella pena pecuniaria di specie corrispondente. Va al riguardo osservato che con l'atto d'appello l'imputato aveva, tra l'altro, richiesto tale conversione e nel corso del giudizio d'appello il difensore dell'imputato nel prendere le conclusioni aveva richiamato l'atto d'impugnazione. Nonostante ciò la Corte territoriale, pur avendo determinato la pena pecuniaria in un mese di arresto, ha omesso di considerare tale richiesta, con la conseguente sussistenza del vizio denunciato, non potendo considerarsi implicito il diniego di detta conversione nel riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., compiuto al fine di giustificare la misura della pena e senza alcun riferimento a detta richiesta di conversione", evidenziano i giudici.
 
La sentenza impugnata quindi è stata annullata limitatamente alla richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, e il ricorso nel resto è stato rigettato.

 

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