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Scommesse, Ctd e compatibilità europea: questione ancora aperta

06 aprile 2018 - 11:40

La questione della compatibilità europea delle norme concessorie italiane sulla raccolta delle scommesse è ancora aperta. E destinata ad andare avanti.

Scritto da Alessio Crisantemi
Scommesse, Ctd e compatibilità europea: questione ancora aperta

 

Il tema della raccolta delle scommesse attraverso i cosiddetti Ctd, centri di trasmissione (o elaborazione) dati è ancora di attualità. Come del resto non potrebbe essere altrimenti. Il canale di raccolta “terrestre” (o retail) non autorizzato e parallelo a quello dei concessionari dello Stato  continua a difendere la propria legittimità nelle sedi giudiziarie, invocando la modalità transfrontaliera di gioco. La domanda che il mercato (concessorio e non) si pone è quindi: cosa accadrà in vista e dopo il bando di gara previsto dalla legge di bilancio per il 2018?
Al di là delle dichiarazioni di intenti dei competitors interessati che annunciano la futura entrata nel sistema concessorio (sempre che ciò sia reso possibile tramite gara), non è semplice conoscere lo stato dell'arte e analizzare questo particolare segmento che pur non essendo autorizzato è stato nel tempo regolamentato dal legislatore essenzialmente sotto il profilo fiscale. In mancanza di fonti aperte e banche dati, le informazioni relative ai provvedimenti della magistratura penale non sono accessibili e in genere reperibili da chi non è parte del giudizio, eccezion fatta per le pronunce della Corte di Cassazione.

COSA DICE LA CASSAZIONE - Proprio la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con sentenza di oggi, si è espressa per l'ennesima volta sulla complessa vicenda confermando che la stessa non può ritenersi ancora chiusa. In particolare, la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che confermava il sequestro a carico di un centro Stanleybet, ha evidenziato che la pubblica accusa non ha, nel caso concreto, assolto all'onere probatorio su di lei gravante. In effetti, il pubblico ministero, applicando i principi affermati dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza sul caso “Laezza” del 2016, avrebbe dovuto provare i motivi che possano far ritenere la disposizione normativa contestata (cessione gratuita della rete del concessionario alla scadenza o in caso di decadenza ai sensi dell'art. 25 dello schema di convenzione del Bando di Gara “Monti”) proporzionata allo scopo perseguito. La Corte sostiene quindi che il Tribunale del Riesame si è basato unicamente su un generale giudizio presuntivo di economicità/antieconomicità della gestione, ma non si è specificamente confrontato con la questione riguardante la valutazione dei beni materiali e immateriali suscettibili di cessione. Tale valutazione invece secondo la Corte risulta indispensabile.
LEGITTIMITA' GIURISPRUDENZIALE - La legittimità invocata dagli operatori esteri raccoglienti scommesse tramite centri trasmissione dati, è una legittimità conseguita in via giurisprudenziale e quindi caso per caso e non di carattere generale. La Corte precisa, infatti, sul punto, che "non può porsi in termini generali la questione della compatibilità della normativa nazionale con quella eurounitaria, in quanto è la stessa Corte di Lussemburgo a sollecitare una valutazione caso per caso (e non, dunque, sul piano generale) di tale compatibilità, demandandone l'espletamento al giudice del rinvio". E' quindi evidente che, se la valutazione di compatibilità europea deve essere effettuta caso per caso, non dalla Cassazione ma dai giudici di merito, si capisce che la questione oltre ad essere ancora aperta è destinata a protarsi ancora per molto.
Pertanto, sembra evidente che il prossimo Bando di gara potrà rappresentare sì una nuova opportunità di accesso al sistema per gli operatori ritenuti discriminati, ma si inserirà comunque in un complesso ed ultra decennale contenzioso, la cui soluzione non sembra neppure vicina. La domanda, allora, diventa la seguente: si potrà parlare di una sanatoria delle "discriminazioni" e di una concorrenza ad armi pari? Ai posteri l'ardua sentenza.

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