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Skirmony, Tar Lazio: 'No a svincolo fideiussione bancaria'

09 aprile 2018 - 15:23

Il Tar Lazio respinge il ricorso di Skirmony Ltd contro nota Adm che ha negato lo svincolo della fideiussione bancaria prestata a garanzia della concessione.

Scritto da Fm
Skirmony, Tar Lazio: 'No a svincolo fideiussione bancaria'

 

"In caso di sostituzione di una garanzia con un’altra – secondo quanto verificatosi nel caso di specie – il diritto del concessionario a ottenere lo svincolo della prima polizza sussiste soltanto laddove sia rimasta immutata la situazione presa in considerazione al momento della determinazione della misura della garanzia. Qualora, invece, venga riscontrato il maturare di una situazione di grave esposizione debitoria, tale da determinare il rischio concreto di escussione delle garanzie, per un importo elevato, lo svincolo non può affatto ritenersi doveroso, emergendo, al contrario, un comportamento contrario a buona fede del concessionario, il quale pretenda la liberazione dei precedenti garanzie, in modo da far emergere immediatamente l’insufficienza di quelle nuove e, quindi, la necessità di pronto reintegro di queste ultime".

Questa la motivazione con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso con cui Skirmony Ltd, titolare di una concessione sportiva per la raccolta di giochi pubblici, ha impugnato la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale è stato negato lo svincolo della fideiussione bancaria prestata a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla concessione, di cui la ricorrente è titolare, per la gestione del gioco a distanza.


LA VICENDA - Con la proposizione del ricorso, si legge nella sentenza, "Skirmony Ltd ha allegato di aver presentato, a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla concessione 15222, una fideiussione bancaria, rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena, dell’importo iniziale di euro 289.855,61, poi elevato in data 29 marzo 2013 a euro 298.122,12.
Con nota del 4 maggio 2015, la Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha tuttavia evidenziato come, a fronte della parziale escussione della suddetta fideiussione, l’importo garantito si fosse ridotto a euro 279.229,29. Con la stessa nota, l’Agenzia ha segnalato che, per l’anno in corso, il concessionario avrebbe dovuto disporre di una garanzia, a copertura degli obblighi inerenti la gestione del gioco a distanza, dell’importo di euro 334.990,02, assegnando alla società il termine di trenta giorni per l’integrazione della garanzia in essere.
A riscontro della richiesta, Skirmony Ltd ha rappresentato che il precedente fideiussore – ossia, come detto, la banca Monte dei Paschi di Siena – a seguito della parziale escussione della garanzia prestata, aveva avviato un’istruttoria in ordine alla richiesta di aumento dell’importo garantito. La società concessionaria ha, perciò, chiesto e ottenuto una proroga del termine per l’integrazione della garanzia, producendo, nelle more, una bozza di polizza assicurativa della China Taiping Insurance.
L’Agenzia ha ritenuto la bozza iniziale della polizza trasmessale non conforme alla prescrizioni contenute all’articolo 15 dell’atto integrativo alla convenzione, e ne ha perciò richiesto l’adeguamento con nota in data 8 luglio 2015. Ricevuta, poi, una nuova versione della polizza, l’Agenzia ne ha rilevato ancora, con nota del 21 luglio 2015, la non conformità a quanto richiesto.
In data 24 luglio 2015, la Tempo Underwriting, agente della China Taiping Insurance, ha confermato la copertura della polizza intestata a Skirmony Ltd.
Dopo di ciò, con comunicazione di posta elettronica del 15 gennaio 2016, Skirmony Ltd ha chiesto all’Agenzia lo svincolo della fideiussione bancaria prestata dal Monte dei Paschi di Siena, in quanto ormai sostituita dalla polizza assicurativa della China Taiping Insurance, posta a garanzia delle medesime obbligazioni.
La richiesta è stata riscontrata dall’Agenzia con la nota del 27 gennaio 2016, impugnata nel presente giudizio, mediante la quale – premessi alcuni rilievi in ordine alla variazione, non previamente comunicata all’Agenzia, del nominativo del legale rappresentante della società concessionaria – si è ritenuto di non poter accedere, allo stato, alla richiesta di svincolo della fideiussione bancaria 'tenuto conto dell’esigenza di assicurare la salvaguardia degli interessi erariali in presenza di una grave esposizione debitoria'. L’Agenzia ha, peraltro, evidenziato che 'Tuttavia il predetto svincolo potrà essere accordato nel caso in cui codesto Concessionario ottenga una rateizzazione dei debiti di imposta del competente Ufficio dei Monopoli per la Campania Sezione operativa Territoriale di Avellino e provi di aver adempiuto al pagamento della prima rata'.
Il Collegio tuttavia ritiene che non sia illegittima la determinazione assunta dall’Agenzia con le note del 27 gennaio e del 16 febbraio 2016 di non consentire lo svincolo della fideiussione bancaria prestata dal Monte dei Paschi di Siena, in quanto la grave esposizione debitoria di Skirmony Ltd, rilevata dall’Agenzia, ha sostanzialmente svuotato l’effettiva idoneità della garanzia a coprire gli eventuali futuri debiti del concessionario. La previsione convenzionale stabilisce anche che la garanzia debba essere immediatamente reintegrata in caso di sua parziale escussione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Agenzia, pena la decadenza dalla concessione".

 

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