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Cassazione: 'Operatore senza concessione, verificare discriminazione in accesso a gare'

19 novembre 2019 - 16:22

La Corte di Cassazione evidenzia che se un operatore è senza concessione, si deve verificare se ciò derivi da norme contrarie al Tfue.

Scritto da Amr
Cassazione: 'Operatore senza concessione, verificare discriminazione in accesso a gare'

"La Corte di appello - pur sollecitata con un più che articolato e specifico motivo di gravame - non ha verificato affatto se, 'a monte', l'assenza di concessione in capo all'operatore Stanleybet e, prima l'ottenimento della concessione medesima (e, per l'effetto, il difetto di licenza in capo all'imputato) fosse contrario a una normativa interna contraria agli artt. 43 e 49 del Tfue, e perciò da disapplicare, come ampiamente denunciato" dal ricorrente, "ma si è limitata a riscontare, 'a valle', che il ricorrente era privo di licenza ex art. 88 Tulps, sì dover tout court rispondere dell'art. 4, I. n. 401 del 1989 contestatogli. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, per palese carenza di motivazione. Tuttavia, nelle more del presente giudizio è interamente decorso il termine di cui agli artt. 157-161 cod. pen., sì da imporsi l'annullamento della pronuncia senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione".

Lo scrive in una sentenza la Corte di Cassazione, intervenendo (anche se il reato si è estinto per prescrizione) sul caso di un esercente di Velletri (Rm), collegato al bookmaker Stanley, condannato dal Tribunale e dalla Corte di appello a due mesi e venti giorni di reclusione “per aver esercitato attività di raccolta di scommesse sportive, pur privo della necessaria licenza di pubblica sicurezza”.

I giudici osservano che "per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4 cit., occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario stesso (tra le molte, Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367). Ne consegue che per procedere - come richiesto nel gravame - alla disapplicazione della normativa interna anche nei confronti degli operatori comunitari, cui l'imputato sia collegato, sarebbe necessario dimostrare rispetto a quali gare si sia dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle predette società sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei loro confronti (ex plurimis, Sez. 3, n. 39561 del 20/7/2017, Saiz, non massimata)".

 

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