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Scommesse, Commissione Ue a Cjeu: ‘Garantire equivalenza e proporzionalità’

14 settembre 2015 - 15:23

La Commissione europea interviene, con una memoria, sul ricorso di un centro scommesse Stanleybet.

Scritto da Sm
Scommesse, Commissione Ue a Cjeu: ‘Garantire equivalenza e proporzionalità’

La Commissione Ue ha presentato delle osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Frosinone, nel procedimento per l’annullamento di un provvedimento di sequestro di attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse di un centro scommesse Stanleybet.

 

OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE -Secondo la Commissione “La libertà di stabilimento, di cui al’articolo 49 Tfue, e la libertà di prestazione dei servizi, di cui al’articolo 56 Tfue, possono ostare ad una normativa nazionale che preveda, in relazione a concessioni finalizzate a rimediare alle conseguenze dell'illegittima esclusione di un certo numero di operatori da gare precedenti, un obbligo di cessione a titolo non oneroso, alla cessazione dell'attività in concessione, dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione e dì raccolta del gioco. Le relative valutazioni spettano al giudice nazionale. Alfine di escludere che ciò si verifichi nel caso di specie, il giudice nazionale dovrà verificare che il regime in cui tale obbligo sì inserisce persegua obiettivi legittimi di interesse generale e garantisca nel suo complesso il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, nonché di proporzionalità”.
In sostanza, “il quesito sollevato riguarda la compatibilità con gli articoli 49 e 56 TFUE di una disposizione convenzionale, imposta sulla base della pertinente disciplina nazionale (il decreto legge n. 16/2012) nel settore delle scommesse che, nel quadro di un monopolio pubblico e di un sistema di concessioni ed autorizzazioni, in relazione ad un certo numero di nuove concessioni obbliga un concessionario, al termine naturale della concessione, ovvero in caso di decadenza o revoca anticipate, alla cessione a titolo non oneroso, all'Amministrazione concedente o ad altro concessionario da essa indicato, dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Presente procedimento pertanto non concerne il decreto legge n. 16/2012, esaminato dalla Corte nella causa Stanley International Betting Ltd e a., bensì un'ulteriore provvedimento, lo Schema di Convenzione da stipulare con gli aggiudicatari della concessioni per regolare l'esercizio delle stesse, contenente disposizioni e requisiti distinti”.
REQUISITO DELLA CESSIONE - Inoltre “sembra alla Commissione di poter desumere dalla decisione di rinvio che anche nel presente procedimento, come in quelli che hanno condotto la Corte alla pronuncia delle citate sentenze Costa e Cifone e Stanley International Betting Ltd e a., si ponga la questione del se uno Stato membro, il quale cerchi di rimediare a precedenti esclusioni illegittime mediante l'indizione di una nuova gara, imponga requisiti che conferiscono un ulteriore vantaggio agli operatori esistenti o rendano eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti degli operatori esclusi. Come ugualmente richiamato, è evidente che un requisito come quello della cessione cui si riferisce il quesito pregiudiziale sia particolarmente restrittivo, afortiori considerati gli ulteriori obblighi a questo connessi dettati dall'art. 25 dello Schema di Convenzione nel suo complesso e sopra evidenziati”.
Secondo la Commissione “il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività a beneficio degli operatori esclusi dalle gare precedenti deve essere valutato globalmente (cfr. in proposito sent. 12 febbraio 2015, causa C-567/13, Baczó, punto 49 ss.): in altri termini, occorre che le condizioni di messa a concorso di nuove concessioni siano nel loro complesso tali da offrire una opportunità reale e paritaria di accesso ed esercizio dell'attività economica agli operatori illegalmente esclusi, così come, con la gara precedente, ne è stata offerta una agli operatori che vi hanno potuto partecipare. In tal caso infatti verrà pienamente consentito l'accesso al mercato di nuovi operatori provenienti da altri Stati membri. La giurisdizione di rinvio dovrà pertanto accertare se l'obbligo di cessione gratuita, alla luce degli altri obblighi accessori di cui al medesimo art. 25 e dello Schema di Convenzione nel suo complesso, abbia l'effetto di rafforzare l'esclusione illegittima, conferendo un ulteriore vantaggio agli operatori già attivi, ovvero di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi (cfr. anche sent. 28 aprile 2009, causa C-518/06, Commissione / Italia, punti 70-71). E' infatti innegabile che se un requisito nuovo e in sé più oneroso per i nuovi concessionari, quale la cessione gratuita, può essere compensato nei suoi effetti da altre condizioni nuove e più favorevoli, queste ultime possono non bastare a compensare anche altri requisiti nuovi e più onerosi che dovessero emergere da un'analisi globale del provvedimento nazionale, e quindi a garantire il rispetto del principio di equivalenza. L'effetto cumulato dei nuovi requisiti più onerosi può inoltre arrivare a compromettere la convenienza economica della gara, e quindi rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti dei concessionari esclusi, anche se tali requisiti presi singolarmente possono sembrare accettabili”.

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