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Comma 7, tribunale di Venezia: "Gestore non responsabile dell'illecito utilizzo da parte dell'esercente"

27 agosto 2014 - 07:29

Interessante novità giurisprudenziale in materia di apparecchi di puro intrattenimento, i cosiddetti comma 7, e dei connessi profili di responsabilità in capo a distributori, gestori ed esercenti/utilizzatori.

Scritto da Sara
Comma 7, tribunale di Venezia: "Gestore non responsabile dell'illecito utilizzo da parte dell'esercente"

Il Tribunale Civile di Venezia si è pronunciato sulla fattispecie relativa alla responsabilità in capo al gestore/proprietario di apparecchi di intrattenimento comma 7/A (gru, pesche verticali o orizzontali di abilità, ecc.) per l’illecito utilizzo da parte dell’esercente, escludendola con conseguente integrale annullamento dell’ordinanza di ingiunzione e revoca del sequestro.

Come noto l’art.110 comma 9 lett. c del Tulps prevede ipotesi sanzionatorie riferibili sia al distributore, installatore (gestore) che all’esercente. La disposizione sanzionatoria punisce, infatti, ponendoli sullo stesso piano, sia il proprietario/gestore dell’apparecchio che l’esercente utilizzatore degli apparecchi stessi.

L’applicazione della disposizione fa sì che si abbia il medesimo trattamento sanzionatorio anche nella ipotesi, davvero comune, in cui il proprietario abbia concesso apparecchi da intrattenimento del tipo comma 7 A dotati delle richieste autorizzazioni in noleggio e/o in uso e sia l’utilizzatore, che ne ha la materiale disponibilità e la custodia, a porre in essere una condotta ritenuta illecita a cui, si ribadisce, il proprietario/gestore è del tutto estraneo.

Alla base della richiamata pronuncia vi è la tesi difensiva degli avvocati Giuseppe Caruso e Salvatore Stelitano del Foro di Verona i quali hanno sostenuto come in materia (i.e. art. 110 comma 9 lett. c, del Tulps - Rd 18 giugno 1931 n. 733 -) “non possa in alcun modo ritenersi operante il principio della responsabilità oggettiva in capo al gestore/proprietario e, quindi, come il gestore stesso non possa essere, per il solo fatto di essere proprietario di apparecchi da intrattenimento, ritenuto responsabile per le modalità concrete di utilizzo degli apparecchi da parte del soggetto a cui gli stessi siano stati noleggiati”.

I legali del proprietario degli apparecchi oggetto di ordinanza di ingiunzione dell’Adm hanno infatti sostenuto che, trattandosi di responsabilità amministrativa, “la responsabilità del gestore non può consistere in una responsabilità oggettiva discendente dalla semplice qualità di proprietario degli apparecchi da intrattenimento del tipo comma 7 A, ma come al fine della sussistenza di responsabilità in capo allo stesso debba essere puntualmente provata da parte della Adm la sussistenza di profili soggettivi di responsabilità in capo al proprietario degli apparecchi”.

Il Tribunale di Venezia accogliendo la tesi difensiva dei legali scaligeri ha statuito che, “considerato che la responsabilità del gestore degli apparecchi non può consistere in una mera responsabilità oggettiva, a fronte del comprovato e regolare affidamento in noleggio degli apparecchi da intrattenimento, è necessario da parte della amministrazione resistente offrire elementi concreti in ordine alla sussistenza della colpa e, quindi, alla effettiva conoscenza e piena consapevolezza da parte del gestore/proprietario del compimento di condotte illecite da parte del titolare dell’esercizio ed utilizzatore degli apparecchi allo stesso noleggiati”, affermano i legali.

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