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Comma 7, giudice di pace Firenze: 'Settore non in linea con diritto Ue'

04 giugno 2015 - 11:46

Il giudice di pace di Firenze ha accolto il ricorso di un esercente che aveva installato un apparecchio senza vincita in denaro, contro l'ordinanza di ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scritto da Sm
Comma 7, giudice di pace Firenze: 'Settore non in linea con diritto Ue'

Veniva ingiunto il pagamento della somma di 4mila euro, dopo il verbale redatto da Adm, dove veniva accertato che era stato installato un videogioco non rispondente alle caratteristiche della normativa vigente. Le irregolarità riscontrate erano dovute al fatto che l'apparecchio presentava a video un gioco a rulli virtuali.

 

Secondo il giudice è incontestata “l'applicabilità della cosiddetta 'Direttiva Servizi' e del decreto di attuazione n. 59 del 2010, con conseguente sottrazione al monopolio statale e alla riserva allo stato delle attività di gioco senza vincita in denaro. L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa può essere esercitata dallo stato con il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'orientamento comunitario, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne non conformi alla disciplina europea. Pertanto le disposizioni legislative nazionali richiamate dalla parte resistente, il Dm 2005 e l'articolo 38 L. 388/2000 i quali stabiliscono un regime di preventiva autorizzazione e le regole tecniche che dovrebbero informare gli apparecchi di gioco senza vincite in denaro, in assenza di motivi imperativi di interesse generale indicati dell'articolo 8 co. 1 lettera h del Dlgs n. 59/2000, devono essere disapplicate".

LA DICHIARAZIONE DEL LEGALE - Secondo il legale Cino Benelli "Si tratta di un precedente importante che conferma come tutto il sistema degli apparecchi comma 7 e AM4 non risulti in linea con il diritto europeo e, in particolare, con la Direttiva Servizi del 2006. Occorre un urgente intervento di riforma da parte del legislatore anche se la sede, a mio avviso, non può essere quella della delega fiscale. Gli apparecchi di puro intrattenimento non possono infatti essere confusi con i prodotti di gioco con distribuzione di vincite in denaro e meritano pertanto di essere inseriti in un corpus normativo separato che tenga finalmente conto non soltanto dell'impatto della normativa sovranazionale ma anche dell'evoluzione tecnologica del settore".

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