Sta di fatto però che, ad oggi, alcuni gestori si pongono un nuovo problema, in seguito ad alcune situazioni incorse dopo accertamenti da parte di Aams e forze dell'ordine sui propri apparecchi.
Il fatto è questo: in qualità di meri 'proprietari di apparecchi', i gestori identificati sotto questa sezione dell'elenco non sarebbero più autorizzati a 'toccare' le proprie macchine in nessun modo, non potendo cioè eseguire neanche le minime riparazioni sulle proprie slot, in quanto per poter mettere mano agli apparecchi è necessario essere iscritti nella sezione 'C' – “sottosezione a” - dell'elenco, come “Produttori, importatori, manutentori di apparecchi e componenti di apparecchi”.
Ora, va detto che, con le new slot di ultima generazione (comma 6a), a differenza dell'ormai scomparso 'comma 6', le operazioni tecniche sugli apparecchi possibili per i gestori di apparecchi sono davvero minime, in quanto la normativa impone che la cosiddetta “manutenzione straordinaria” delle macchine debba essere effettuata esclusivamente dal produttore, con la slot che deve quindi tornare in fabbrica, mentre al gestore rimangono soltanto le operazioni di “manutenzione ordinaria”, all'interno delle quali, tuttavia, rimangono ben poche possibilità. Sta di fatto però che, elenco alla mano, per il gestore non iscritto come manutentore, non rimangono neanche queste minime possibilità. Per essere chiari: un gestore semplicemente 'titolare di apparecchio' non potrebbe più neanche aprire la propria slot in caso, per esempio, di moneta bloccata nella gettoniera o in caso di tasto non funzionare e da sostituire. O, comunque, in caso di sostituzione di una periferica.
Sembrerebbe quindi inevitabile optare all'iscrizione più completa per questi soggetti, con la spunta della voce ulteriore nell'elenco come 'manutentori'. Sta di fatto però che per questa categoria son richiesti due requisiti ulteriori, ovvero: l'insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615 quater c.p. e 617 quater codice pensale e il possesso, ovvero dichiarazione d'impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività: progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi; realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento; manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi.
E qui la nota dolente. Non si tratta, pertanto, di un semplice 'aggiornamento' della propria posizione nell'elenco, ma di un ulteriore step dal punto di vista aziendale per le imprese di gestione che per mantenere il proprio diritto ad 'aprire' le macchine di cui sono proprietari, devono conseguire una certificazione di qualità. Tradotto in termini economici: ulteriore esborso di qualche migliaio di euro (almeno 5/6000 euro per azienda). Che il gestore si trovi quindi davanti a un nuovo bivio? La scelta, in ogni, caso, andrebbe fatta a breve visto che le iscrizioni all'elenco Aams per il 2012 scadono alla fine del mese corrente.