Cassazione: ‘A concessionari scommesse serve fideiussione per rateizzare debiti’

Cassazione accoglie in parte il ricorso di Adm secondo cui concessionari scommesse devono prestare garanzia fideiussoria per rateizzare i debiti.
Scritto da Cc

Con una sentenza depositata il 27 luglio la Corte di Cassazione stabilisce che “in materia di imposte sulle scommesse, è sempre necessario che la fideiussione presentata dal concessionario agente contabile sia comunque idonea a coprire il debito eventualmente oggetto di rateizzo per tutta la durata della rateizzazione e che, nel caso tale fideiussione non sia idonea, la stessa debba essere opportunamente adeguata”. In questo modo viene in parte accolto il ricorso dell’Agenzia delle dogane e monopoli ni confronti di un operatore nel campo delle scommesse.

In precedenza con la sentenza del 27 agosto 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’operatore nei confronti della sentenza “che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due cartelle di pagamento concernenti il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015”.

Nel testo della sentenza inoltre si legge ancora che come si evinceva dalla sentenza impugnata “la società contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito, non accolta in quanto subordinata alla prestazione di una garanzia che non era stata fornita. La Commissione tributaria accoglieva pertanto l’appello evidenziando che “non era più necessario prestare garanzia per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50mila; ne conseguiva che la pretesa dell’amministrazione doganale, che condizionava la rateizzazione alla prestazione di una garanzia, doveva ritenersi infondata, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate”.

Con il primo motivo di ricorso Adm si duole della nullità della sentenza e/o del procedimento, in ragione della violazione e falsa applicazione delle norme per non avere la Commissione tributaria “dichiarato il gravame dell’operatore inammissibile, per violazione del divieto di nova in appello, nonché per omessa censura di tutte le ragioni a sostengo della sentenza appellata (con conseguente formazione di giudicato interno)”.

Il primo motivo di ricorso, concernente l’inammissibilità del gravame dell’operatore viene disatteso mentre viene accolto il secondo motivo. Nel testo si legge infatti che “l’art. 24 del 2011 afferma che le somme dovute per le imposte sul gioco “possono essere rateizzate a norma dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997. In questo caso, le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare”.

In generale vale il principio per cui “l’abrogazione per la generalità dei contribuenti dell’obbligo di prestare fideiussione per debiti superiori ad euro 50mila ai fini della rateizzazione prevista dall’art. 3 bis del disegno di legge 462 del 1997 non fa venir meno l’obbligo, per il concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco che voglia usufruire del beneficio della rateizzazione del proprio debito nei confronti dell’Erario, di adeguare – ove si riveli incapiente – la garanzia già prestata per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 98 del 2011”.

In sintesi dunque la Commissione tributaria non “si è conformata al superiore principio di diritto, sicché, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata affinché il giudice del rinvio verifichi l’effettiva capienza della garanzia fideiussoria originariamente rilasciata dall’operatore”.  Il terzo motivo “con il quale si contesta che la Commissione tributaria avrebbe omesso di motivare sull’obbligo convenzionale di prestare una garanzia, resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo”.