‘Nessuna affidabilità’: Tar Campania rigetta istanza per ricevitoria Lotto

Niente da fare per una signora campana che ha chiesto di gestire la ricevitoria del Lotto del marito dopo la revoca della concessione per mancato versamento dei proventi. Tar conferma decisione di Adm.
Scritto da Fm

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Rendere false dichiarazioni a un'amministrazione pubblica di sicuro non fa buona impressione, specie quando si chiede una licenza, o, nella fattispecie, di gestire una rivendita di generi di monopoli e una ricevitoria del Lotto.

Lo sa bene una signora campana che si è vista respingere dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'istanza presentata per l'assegnazione di una rivendita e dell'annessa ricevitoria in qualità di coniuge dell’ex titolare dell’esercizio.

Una richiesta avanzata sulla scorta della normativa vigente (l’art.25 della legge n.1293/1957, così come modificato dall’art.7 della legge n. 25/1986), per cui “è facoltà dell’Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all’affine entro il terzo grado che abbia disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita”.

Tutto possibile, insomma, se non fosse che la signora campana ha prima sottoscritto un'autocertificazione non veritiera, poi ha revocato l’istanza per non subirne gli effetti e quindi inviato due nuove istanze tese ad ottenere il medesimo bene. Tutte respinte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimenti confermati dal Tar Campania, in una sentenza fresca di pubblicazione.

In essa i giudici rimarcano che “ l’Amministrazione, nel preavviso di rigetto inviato alla ricorrente, ha evidenziato mancanza del requisito di affidabilità ad intrattenere un rapporto concessorio con l’Amministrazione medesima, considerato che la parte aveva posto in essere condotte contrarie ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di collaborazione e di buona fede, sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della legge n. 241/1990 e alla cui osservanza è tenuta non solo la Pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere, ma anche il privato interessato”.

Azioni che “implicano un aggravio procedimentale per l’Amministrazione, per cui non devono essere orientate a nascondere finalità fraudolente o superare condotte scorrette, in quanto, diversamente, si consentirebbe un abuso procedimentale da parte del titolare di interesse pretensivo al conseguimento di un provvedimento ampliativo, in violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede”.

A supporto del rigetto del ricorso presentato per l'assegnazione della rivendita di generi di monopoli e della ricevitoria del Lotto, il Tar Campania quindi ricorda la successione degli eventi, degna di un film della commedia napoletana. “Al coniuge della ricorrente, titolare della ricevitoria, era stata prima sospesa e poi revocata la concessione per il predetto esercizio a causa del mancato versamento dei proventi del gioco del lotto per un importo pari ad euro 140.238,60, con conseguente comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. per il delitto di cui all’art.314 c.p.

Successivamente, la zia della ricorrente aveva presentato un’istanza per l’assegnazione della ricevitoria ai sensi dell’art.25 della legge n.1293/1957, così come modificato dall’art.7 della legge n. 25/1986, dichiarando una parentela entro il quarto grado ('cugina) del precedente titolare.

Successivamente, le signore (qui le generalità e la parentela sono coperte da Omissis, Ndr) presentavano un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da entrambe, nella quale affermavano di aver erroneamente indicato nella precedente istanza il grado di parentela tra la signora (richiedente l’assegnazione della rivendita) e il signor (ex titolare della rivendita decaduto). Contestualmente, nell’ istanza in questione veniva autocertificata la sussistenza di un rapporto di affinità di terzo grado tra i due, che, tuttavia, era parimenti errato, atteso che il rapporto di affinità doveva considerarsi di quinto grado, ininfluente ai fini dell’assegnazione ai sensi dell’art. 25 del Dpr 1074/1958.

Così, le due signore (una in qualità di primo coadiutore del precedente titolare della privativa fiscale, aveva dichiarato di rinunciare incondizionatamente a subentrare nella titolarità dell’esercizio) ritiravano l’istanza di assegnazione della rivendita con contestuale richiesta di archiviazione del relativo procedimento.

La ricorrente presentava, dunque, richiesta di subentro nell’attività in qualità di coadiutrice dell’ex titolare, ai sensi dell’art. 28 della l. 1293/1957, ma, giacché in precedenza ne aveva fatta espressa rinuncia, la ritirava, sostituendola con la richiesta di assegnazione della rivendita ai sensi dell’art. 7 della legge n. 25/1986, in qualità di coniuge dell’ex titolare.

Tale richiesta, dopo attenta istruttoria, veniva rigettata dall’Amministrazione”.  

 

E confermata dal Tar Campania.