Tar Calabria: ‘No alla chiusura della sala giochi, difetto di motivazione’

Accolto il ricorso di una società contro la chiusura di una sala giochi dopo la revoca della Scia, il Tar evidenzia che vige ancora l’autorizzazione Tulps alla raccolta di scommesse.
Scritto da Redazione

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Il Tar Calabria ha accolto il ricorso del legale rappresentante del titolare di una licenza per la raccolta di scommesse sportive per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Vibo Valentia che ha sancito la revoca della Scia – Segnalazione certificata di inzio attività presentata per l’avvio dell’attività di installazione di apparecchi da gioco e la chiusura immediata della sala giochi di cui è titolare.

La Questura di Vibo Valentia gli aveva revocato la licenza dopo aver appurato, nel corso di alcuni controlli, la presenza all’ interno e nei pressi del locale di alcuni pregiudicati, ma secondo il Tar Calabria la decisione del Comune si caratterizza per “un evidente deficit motivazionale nei presupposti e, non da ultimo, nella estensione della portata applicativa”.

I giudici amministrativi sottolineano che “la sfera di applicazione del provvedimento impugnato dovrebbe essere chiaramente limitata alla revoca della Scia, dunque limitatamente all’installazione di apparecchi e congegni, anche se nel contempo viene disposta la completa chiusura dei locali. In questo modo, pur muovendo dagli stessi presupposti (in particolare frequentazioni malavitose appurate all’esito di reiterati controlli effettuati dalle forze dell’ordine presso il locale, non si è dato conto della vigenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse, la cui revoca, da parte del questore, è stata dapprima sospesa e poi definitivamente ritenuta illegittima (per difetto del requisito della 'ripetizione' dei comportamenti alla base della sospensione della licenza) da questo Tribunale con un'altra sentenza”.

Il ricorso per il Tar Calabria dunque “va accolto per difetto di motivazione, con assorbimento delle restanti censure, e con ampia e completa possibilità dell’Amministrazione di riprovvedere, fatta chiarezza dei presupposti e della portata applicativa del provvedimento”.