Sei apparecchi da gioco in 8 metri quadrati, no del Tar Puglia
Non si possono installare più apparecchi da gioco di quanto consentito in base agli spazi che si hanno a disposizione e alle normative vigenti.
Lo ricorda un'ordinanza del Tar Puglia che respinge la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento con cui il Comune di Lucera (Fg) ha disposto l'annullamento d'ufficio della Scia – Segnalazione certificata d'inizio attività e la sospensione dell'utilizzo delle apparecchiature da gioco installate presso un esercizio commerciale.
Dagli atti si desume che la Scia costituiva “titolo abilitativo per l’installazione di sole due apparecchiature da gioco, pertanto, l’atto rettificativo ed integrativo di cessione d’azienda stipulato tra il ricorrente e il precedente gestore cedente l’attività commerciale, non può che limitarsi a quelle due apparecchiature”, sottolineano i giudici amministrativi.
Come chiarisce l'ordinanza dirigenziale del Comune di Lucera, rimarca il Collegio, “la pretesa del ricorrente va esattamente inquadrata come fattispecie non di mero 'subentro', bensì di 'nuova installazione' di apparecchiature ulteriori, non provviste di precedente titolo abilitativo e per le quali è necessario un diverso e nuovo procedimento autorizzatorio. Alla base dell’esercizio dei poteri di autotutela, risultano inoltre essere state violate le prescrizioni di cui all’art. 7, comma 3 bis, lettere a, b, c), legge regionale n. 43/2013, avendo il ricorrente installato ben sei apparecchiature da gioco in uno spazio ristretto, pari a soli 8 metri quadri”.