Tar Piemonte congela Questura su licenza gioco negata: ‘Rischio economico sproporzionato’
"Imporre al privato di eliminare tale condizione al contratto parrebbe comportare l’assunzione per lo stesso di un rischio economico sproporzionato, posto che, nell’ipotesi di mancato ottenimento della licenza di cui all’art. 88 Tulps, egli perderebbe di fatto l’investimento effettuato, avendo corrisposto al cedente il prezzo di cessione a fronte di un’azienda la cui attività commerciale non è autorizzato ad esercitare."
Così il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte motiva l'accoglimento dell'istanza presentata dal titolare di un pubblico esercizio per mezzo sul suo avvocato, Luca Giacobbe, dello studio legale Giacobbe e Tariciotti, che si era visto negare dalla Questura di Alessandria il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di raccolta gioco lecito a mezzo Vlt.
Il ricorrente aveva infatti impugnato il diniego di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di raccolta di gioco richiesto come subentro in un'attività preesistente, dopo che la Questura ha respinto la domanda considerando, la sua, una "nuova attività", a causa della condizione sospensiva nel contratto di cessione dell'azienda, che subordinava il trasferimento dell'attività al rilascio della licenza.
Secondo il Tar "dal punto di vista dell’interesse pubblico, la sussistenza di un contratto di cessione di azienda per atto notarile parrebbe garantire un valido subentro nell’attività da parte del ricorrente qualora l’unica condizione cui esso rimane subordinato è il rilascio della licenza di cui all’art. 88 Tulps di competenza della Questura, atteso che l’emissione del provvedimento autorizzativo da parte di quest’ultima, in presenza dei requisiti di legge, comporterebbe automaticamente l’avveramento della condizione e la produzione dell’effetto traslativo".
Accogliendo la domanda cautelare i giudici ordinano quindi alla Questura "di riaprire il procedimento, nel contraddittorio con l’interessato, al quale potranno essere richieste le eventuali integrazioni documentali che la Questura dovesse ritenere necessarie anche in relazione agli effetti del predetto termine contrattuale, e di concluderlo con un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato".