Licenza scommesse revocata, Tar Campania: ‘Misura sproporzionata’
“L'amministrazione ha fondato la revoca su circostanze già note e valutate al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero conoscibili e disponibili (aprile 2025), senza dimostrare sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto.”
Questa la motivazione principale con cui il Tar Campania accoglie la domanda cautelare posta da un esercente di Napoli per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal commissariato “San Paolo” della Polizia di Stato per la revoca della licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta scommesse rilasciata solo tre mesi prima.
Secondo il Collegio infatti, “emerge il travisamento dei fatti, essendosi il procedimento penale richiamato in atti concluso con assoluzione, risultando i controlli di polizia datati e sporadici, e avendo l'amministrazione omesso di valutare le circostanze chiarificatrici fornite dal ricorrente”.
Inoltre “la misura della revoca appare sproporzionata rispetto alle circostanze addotte, non emergendo concrete esigenze attuali di tutela dell'ordine pubblico” e “sussiste il danno grave e irreparabile consistente in: perdita immediata delle entrate derivanti dall'attività autorizzata; vanificazione degli investimenti effettuati per l'avvio dell'attività; perdita della clientela e del valore dell'avviamento commerciale”.
Insomma, un “danno economico da cessazione dell'attività che ha carattere strutturalmente irreparabile, non essendo integralmente ristorabile mediante risarcimento”.
I giudici amministrativi quindi hanno fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 febbraio 2026.