Gioco online, Adm: ‘Modalità di autoesclusione parziali dal 31 gennaio 2026’
“Si ritiene, in un’ottica prudenziale e di massima protezione per le esigenze di tutela della salute, di mantenere vigente la sola modalità di autoesclusione generale, rinviando al 31 gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle nuove modalità di autoesclusione 'parziali'”.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli affida a una comunicazione inviata ai nuovi concessionari del gioco online “ulteriori chiarimenti”sull’applicazione delle Regole amministrative, tecniche e sulle relative Linee guida, nonché sui protocolli di comunicazione dopo l'incontro con alcuni operatori tenutosi all'inizio del mese, nel quale è stata ribadita la necessità di sviluppare specifici messaggi di protocollo di comunicazione per rendere effettiva, fin dal 13 novembre, la possibilità di autoesclusione secondo quanto previsto dalla nuova convenzione di concessione.
Come si ricorderà, all'articolo 20 la nuova convenzione di concessione prevede espressamente la “presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore”, perciò, dal 1° febbraio 2026 dovrà essere consentita, come da messaggi di protocollo, anche l’autoesclusione per periodi diversi rispetto a quelli finora previsti (30, 60 o 90 giorni) con possibilità di autoesclusione da 7 giorni fino a 270 giorni, oppure a tempo indeterminato.
I concessionari dovranno informare il giocatore anche di questa deroga al contratto di conto di gioco.
Nei messaggi dovranno comparire “1. Informazione sul termine della concessione e sul passaggio alla nuova a partire dal 13 novembre; 2. Accettazione del passaggio del conto di gioco alla nuova concessione; 3. Accettazione del nuovo contratto di conto di gioco; 4. Individuazione delle nuove autolimitazioni in termini di spesa, tempo e deposito, con accettazione espressa che 'tali limitazioni non saranno effettive, fino alla data di entrata in vigore delle nuove Regole tecniche, che sarà comunicata con successivo messaggio. In tale periodo, pertanto, rimane valido il limite di deposito già definito'; 5. Comunicazione con accettazione espressa che il nuovo contratto di conto di gioco all’articolo 15, prevede nuove forme di autoesclusione, ma che, fino al 31 gennaio 2026, sarà provvisoriamente possibile escludersi solo a tempo determinato (30, 60 o 90 giorni) o a tempo indeterminato (con possibilità di revoca dopo sei mesi) secondo le disposizioni attualmente in vigore. 6. Accettazione espressa dei punti”.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definirà “termini e modalità per l’esercizio dell’autoesclusione, nonché i casi, le modalità e le condizioni con cui può essere disposta l’eteroesclusione, anche in via definitiva”, con un proprio provvedimento.
In merito all’obbligo di apertura dei conti di gioco previa acquisizione del documento di identità, infine nella nota Adm sottolinea che “il sistema prevede l’obbligo per il concessionario di comunicare, utilizzando l’apposito messaggio di protocollo, l’avvenuta acquisizione del documento di identità. Tale messaggio consente l’apertura del conto di gioco, previa verifica presso i sistemi dell’Anagrafe tributaria da parte di Sogei”.