Tar Campania respinge due ricorsi contro provvedimenti su licenze gioco e autorizzazioni scommesse
Il Tar Campania respinge due ricorsi presentati contro provvedimenti, rispettivamente, della Questura di Benevento e del Ministero dell'interno, riguardanti, nell'ordine, la revoca di licenze per l'installazione di apparecchi di gioco Videolottery e il diniego di autorizzazione per l'esercizio di accettazione scommesse. Le due pronunce del Tar Campania, sezione V, evidenziano l'importanza dei requisiti di affidabilità nel settore del gioco pubblico e confermano l'orientamento restrittivo dell'amministrazione in presenza di elementi ostativi.
LA REVOCA DELLE LICENZE VLT A BENEVENTO – Il Tar campano ha dunque respinto l'istanza cautelare presentata un esercente contro il decreto di revoca delle licenze rilasciate il 14 settembre 2023 per l'installazione di Vlt e per la raccolta di scommesse in un locale di Benevento. Il provvedimento di revoca era stato emesso dalla questura di Benevento il 30 settembre 2025 e notificato il 6 ottobre 2025. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento in via cautelare contestando la legittimità della revoca.
Richiesta respinta dal Tar che ritiene che "la rilevanza eminentemente patrimoniale del pregiudizio lamentato esclude la ricorrenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione dell'invocata tutela cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale". Il tribunale amministrativo ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 novembre 2025, rimandando quindi alla sede collegiale la valutazione nel merito delle ragioni della revoca delle licenze per l'installazione di sistemi Vlt e per la raccolta di scommesse.
Pur non entrando nel merito delle ragioni della revoca in fase cautelare, il Tar esclude dunque che il danno economico derivante dalla sospensione dell'attività possa giustificare una tutela.
AUTORIZZAZIONE PUNTO SCOMMESSE NEGATA – Sempre il Tar Campania, sezione V, con un'ordinanza, ha respinto l'istanza di tutela cautelare presentata contro il provvedimento del vice questore della Polizia di Stato che aveva respinto l'istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di accettazione scommesse. I giudici ritengono che "il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza, in quanto il giudizio di inaffidabilità della ricorrente risulta, al primo e sommario esame proprio della fase cautelare, ragionevolmente supportato dai precedenti dei suoi familiari e dalla frequentazione con il soggetto menzionato dal provvedimento".
Il Tar campano conferma quindi la legittimità del diniego basato su valutazioni di affidabilità legate sia ai precedenti di familiari della ricorrente sia alle frequentazioni con soggetti ritenuti problematici dall'amministrazione. Il tribunale amministrativo ha inoltre condannato la ricorrente "al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro mille, oltre accessori di legge".