Gioco online, Adm: ‘Dal 13 novembre stop alle skin, verificare rimozione’

Con una circolare inviata ai concessionari di gioco online, l'Agenzia dogane e monopoli comunica che dal 13 novembre la raccolta 'potrà essere effettuata unicamente per il tramite dell’unico sito internet ufficiale'.
Scritto da Redazione

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L'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo aveva già detto a settembre e ribadito agli inizi di questo mese, nel corso di un incontro con alcuni degli operatori che si sono aggiudicati il bando per il gioco online: dal 13 novembre  “tutti i conti di gioco saranno accessibili esclusivamente dal sito principale, utilizzando le stesse credenziali (user e password) già in uso oggi. In ottemperanza alle disposizioni Adm, l’adozione di un sito unico è un obbligo normativo per tutti gli operatori concessionari”.

Ora, con una circolare inviata agli aggiudicatari delle nuove concessioni dall'ufficio Giochi a distanza e scommesse, l'Agenzia sottolinea che “dalle 00.00 del giorno 13 novembre la raccolta per i giochi a distanza potrà essere effettuata unicamente per il tramite dell’unico sito internet ufficiale, comunicato dalle società attualmente aggiudicatarie. Ne consegue che, da tale data, non dovranno più in alcun modo essere disponibili, con conseguente rimozione dei contenuti e degli eventuali re-indirizzamenti, tutti gli ulteriori siti attualmente esistenti e facenti capo ai soggetti aggiudicatari, anche come c.d. skin”.

Ma non solo. 

"Per detti siti, i concessionari dovranno, inoltre, verificare la non raggiungibilità e la rimozione da parte dei 'fornitori di connettività alla rete Internet (Isp)' nei server Dns. Fanno temporanea eccezione, unicamente, i siti internet degli attuali aggiudicatari riunitisi in raggruppamenti temporanei di imprese (Rti) e che raccoglieranno tramite unico sito: per tali operatori, in virtù della loro specificità e per massima trasparenza nei confronti dei titolari di conto di gioco, sarà consentito, fino al prossimo 31 dicembre, il reindirizzamento dai siti originali dei concessionari al nuovo sito del concessionario derivante dal raggruppamento temporaneo di imprese. Si comunica che il suddetto divieto sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Agenzia e potrà dare luogo alla sospensione della raccolta e, in caso di recidiva, alla decadenza dalla concessione. A tale proposito, si rappresenta l’urgenza di comunicare formalmente l’Url dell’unico sito internet a mezzo del quale avverrà, dal prossimo 13 novembre, l’esercizio del gioco a distanza. Si invitano, pertanto, le società aggiudicatarie che non abbiano già provveduto a tale adempimento, ad inviare all’Ufficio scrivente – entro il 31 ottobre 2025 – la denominazione (indirizzo Url) del sito, anche se uguale a quello già in esercizio", si legge nella circolare.

Adm infine comunica che “salvo diversa tempestiva comunicazione da inviare entro il 7 novembre” l'Ufficio “provvederà a fornire alle società titolari uniche delle concessioni per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione delle giocate telematiche della Lotteria Italia 2025, l’autorizzazione alla rispettiva raccolta dei suddetti giochi per i nuovi concessionari che siano già destinatari di tale autorizzazione”.