Tar: ‘Presenza pregiudicati è motivazione insufficiente per negare licenza gioco’

Il Tar Campania annulla il diniego della licenza a un negozio di giochi del napoletano a causa di una motivazione carente: la presenza di pregiudicati non è un valido motivo.
Scritto da Dd

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglie il ricorso presentato da una cittadina napoletana titolare di un esercizio pubblico contro il provvedimento con cui il Commissariato di Polizia di Secondigliano le aveva negato la licenza per l’apertura di un punto vendita di giochi pubblici. Secondo il Tar la decisione dell’amministrazione è priva di un’adeguata motivazione e fondata su elementi "non attuali e privi di concreta rilevanza".

Il diniego si basava su una serie di controlli di polizia tra il 2017 e il 2021 che avrebbero coinvolto la ricorrente e il marito in compagnia di soggetti "gravati da precedenti di polizia". In particolare, un episodio del 2020 li aveva visti insieme a una persona con "pregiudizi per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, ricettazione e violazione di sigilli". Da tali circostanze, il Commissariato aveva dedotto che la richiedente “non desse garanzia di non abusare dell’autorizzazione richiesta”.

Il Tar ha però ritenuto fondate le censure della donna, secondo cui il provvedimento era viziato da "difetto di presupposti, istruttoria e motivazione". I giudici amministrativi hanno rilevato che "il provvedimento impugnato è privo di un supporto motivazionale che persuasivamente giustifichi il giudizio di inaffidabilità della ricorrente”, soprattutto considerando che "la ricorrente è stata di recente destinataria del rilascio di più autorizzazioni identiche a quella richiesta da parte di diversi commissariati della provincia di Napoli".

Il Tribunale ha poi chiarito che la mera presenza, anche occasionale, di soggetti pregiudicati non può automaticamente tradursi in un giudizio negativo di affidabilità: "La circostanza che chi chieda il rilascio di un’autorizzazione abbia subito un controllo mentre si trovava insieme a un soggetto avente pregiudizi di polizia non rileva e non può rilevare di per sé solo quale sintomo di inaffidabilità". A ciò si aggiunge che gli episodi citati "sono ormai risalenti" e che l’amministrazione "non ha dimostrato l’esistenza di una frequentazione, cioè di una continuità di rapporti tale da far ritenere plausibile una contiguità con il mondo della criminalità".

Il Tar ha inoltre richiamato la necessità di una valutazione istruttoria più approfondita, fondata su elementi concreti e attuali: "L’amministrazione dovrebbe dimostrare che esiste una frequentazione", sostengono i giudici, "tale da poter far ritenere esistente una vicinanza o contiguità con il mondo della criminalità; nel caso all’esame di ciò non v’è traccia nell’atto impugnato".

Per i giudici partenopei, dunque, il provvedimento del Commissariato di Secondigliano non regge al vaglio di legittimità, poiché fondato su elementi generici, non contestualizzati e privi di effettivo valore indiziario. Da qui la decisione di annullare il diniego "con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità amministrativa".