CdS: ‘Solo questura è competente sul Tulps, annullata chiusura sala Vlt a Prato’

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di una sala Vlt di Prato che, nonostante l'ok della questura, si era vista in seguito intimare la chiusura delle attività dal Comune che aveva rilevato un errore di 14 metri nella distanza da un luogo sensibile.
Scritto da Daniele Duso

"Il Comune è privo di un autonomo potere di intervento in quanto la competenza primaria a provvedere è stata concentrata, per esigenze di semplificazione amministrativa, in capo alla Questura che pondera, conseguentemente, entrambi gli interessi pubblici primari rilevanti nel caso di specie: quello alla tutela della salute, previa istruttoria demandata al Comune che rende un parere, e quello alla prevenzione dei reati e comunque alla tutela dell’ordine pubblico."

È quanto si legge nella sentenza con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, accoglie l’appello presentato da una sala Vlt di Prato annullando il provvedimento con cui l'amministrazione cittadina aveva disposto la chiusura dell'esercizio dopo aver riscontrato la vicinanza da un luogo sensibile.

La vicenda nasce tuttavia proprio dal parere favorevole rilasciato dal Comune nel dicembre 2022, quando non erano stati riscontrati luoghi sensibili entro i 500 metri previsti dalla legge regionale toscana. Sulla base di quel parere, la Questura aveva concesso la licenza nel maggio 2023. Successivamente, però, un nuovo sopralluogo aveva individuato la scuola “Mascagni” a 486 metri dall’esercizio e il Comune, sollecitato da un concorrente, aveva ordinato la chiusura permanente.

Da qui il ricorso della società e la decisione del Consiglio di Stato, che ha chiarito un punto fondamentale: “il Comune è privo di un autonomo potere di intervento” quando esiste una licenza di pubblica sicurezza valida ed efficace rilasciata dalla Questura. Non possono infatti coesistere “due provvedimenti che, al contempo, autorizzano e vietano una attività commerciale”.

La sentenza sottolinea che, qualora emergano vizi o circostanze sopravvenute, l’amministrazione comunale “deve necessariamente interpellare l’organo munito della competenza primaria a provvedere, rappresentato dalla Questura, sollecitando l’avvio di un procedimento di autotutela”. In altre parole, il Comune può segnalare e sollecitare, ma non adottare autonomamente provvedimenti di chiusura.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto illegittimo l’atto del Comune “sia per violazione della competenza primaria della Questura sia per eccesso di potere”, ribadendo che il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge regionale deve essere sempre raccordato con la competenza del Questore.