Apparecchi gioco: nullo contratto fra gestore e bar se manca il Codice identificativo gara

Il Tribunale di Rovigo rigetta il ricorso di un gestore contro il titolare di un bar per la sostituzione degli apparecchi da gioco con quelli di un altro, il contratto è nullo per la violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi.
Scritto da Fm

© Pxhere

È nullo un contratto privo della clausola prevista dall’articolo 3 comma 8 e 9 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

A ribadirlo è il Tribunale di Rovigo in una sentenza con cui ha bocciato il ricorso di un gestore di apparecchi da gioco contro il titolare di un bar – difeso dall'avvocato Michele Busetti – per la mancanza nel contratto siglato fra i due del Cig – Codice identificativo gara.

Nello specifico il contratto, stando a quanto evidenziato dalla società ricorrente, specializzata nelle attività di compravendita, noleggio, gestione, e assistenza su apparecchi, prevedeva il diritto di esclusiva, con divieto per il resistente di installare apparecchi appartenenti a soggetti terzi, a pena di applicazione, in caso di violazione, di una penale pari a € 20 al giorno per apparecchio, e anche l’obbligo di cessione del contratto in caso di affitto o cessione dell’azienda.

Successivamente il titolare di tale bar aveva donato l’azienda al figlio, escludendo il contratto in essere con il gestore di apparecchi e installandone altri di proprietà di un altro gestore e chiedendo il ritiro dei macchinari precedenti.

Da qui la richiesta di danni – pari a oltre 80mila euro – presentata dal primo gestore nei confronti del titolare del bar, per aver omesso di cedere, in uno con l’azienda, anche il contratto di installazione degli apparecchi e che gli imponeva l’esclusiva.

Ma esaminando i documenti presentati i giudici del Tribunale di Rovigo hanno rilevato “la mancata previsione, all’interno del contratto stipulato dell’apposita clausola sulla tracciabilità dei movimenti finanziari”, si legge nella sentenza. “La circostanza, non negata dalla società ricorrente, risulta all’evidenza dall’esame della scrittura negoziale, nella quale non vi è alcun riferimento all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. Tale omissione – accompagnata dall’emissione di fatture prive dei codici necessari alla verifica di tracciabilità dei flussi finanziari – comporta inevitabilmente la nullità del contratto stipulato tra le due parti in causa. Dalla nullità del contratto stipulato in data 1.4.2020 discende che alcuna pretesa può essere avanzata dalla società ricorrente in esecuzione di detto negozio e, pertanto, tutte le ulteriori domande risultano assorbite”.