Cassazione boccia ricorso Casinò Sanremo: ‘Illegittimo licenziamento di un croupier’

Per la Cassazione è illegittimo il licenziamento di un croupier se la contestazione di illeciti si basa su riprese effettuate dalle telecamere, non utilizzabili alla luce del contratto collettivo di lavoro vigente. Bocciato ricorso del Casinò di Sanremo.
Scritto da Fm

L'inutilizzabilità delle informazioni raccolte dalle videocamere costituisce espressione della libera esplicazione dell’autonomia privata delle parti collettive, senz’altro meritevole di tutela, configurandosi nello specifico quale clausola di maggior favore per il lavoratore.”

Ad affermarlo sono i giudici della Corte di cassazione in una sentenza con cui rigettano il ricorso presentato dalla Casinò di Sanremo Spa contro la pronuncia della Corte di appello di Genova per l'illegittimità del licenziamento intimato a un suo croupier.

L'uomo era stato licenziato per “essersi appropriato, nello svolgimento delle funzioni di croupier, in occasione di due operazioni di cambio di denaro in gettoni da gioco, di due banconote da 100 euro ciascuna”, ricorda la sentenza, e la “contestazione era fondata sulle riprese effettuate dalle telecamere presenti sul tavolo da gioco in cui” l'uomo “aveva operato come croupier, riprese che la Corte di merito ha ritenuto non utilizzabili alla luce delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, richiamata dal contratto collettivo”.

Per la Corte di appello di Genova “la lettura congiunta dei provvedimenti autorizzativi e delle disposizioni collettive, precludeva l’utilizzazione delle riprese a fini disciplinari, pur in presenza di comportamenti pregiudizievoli del patrimonio aziendale” evidenziando che le riprese delle telecamere erano volte “a consentire la pronta ed efficace risoluzione delle contestazioni di gioco ed a tutelare il patrimonio del Casinò a fronte di possibili illeciti di soggetti terzi laddove il controllo dei lavoratori era demandato a visite ispettive o ad altre figure professionali presenti all’interno del luogo di lavoro”.

La Corte ha ritenuto che “la parte datrice ben avrebbe potuto utilizzare misure e metodi meno invasivi rispetto all’obiettivo di tutela perseguito”, sottolineando quindi l'inutilizzabilità delle video riprese e di conseguenza “la mancanza di prova del fatto illecito ascritto al dipendente conseguendone la illegittimità del recesso datoriale”.

 

Interpretazioni tutti confermate dalla Corte di Cassazione