Frode informatica, Caroppo (Astro): ‘Rafforzare procedure di sicurezza e prevenzione’

L'avvocato Marco Caroppo (Astro) analizza una caso pratico di applicazione del Dlgs. n. 231/2001 (responsabilità enti e società): focus sul reato di 'frode informatica' e su cosa può fare un'azienda di gioco per evitarlo.
Scritto da Redazione

L'avvocato Marco Caroppo, consulente di As.tro-Confindustria Sit

Prosegue la pubblicazione degli articoli curati dell’avvocato Marco Caroppo, che da luglio è entrato a far parte di As.tro-Confindustria Sit come consulente esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex decreto legislativo n. 231/2001.

In questo caso al centro c'è l’articolo 24-bis del Dlgs, in cui si prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i delitti informatici tra cui, in particolare, la frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Ed ecco, di seguito, la disamina dell'avvocato Caroppo.

 

Affinché possa configurarsi la responsabilità dell’ente, devono sussistere i presupposti di cui all’articolo 5 Dlgs. 231/01, ossia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali o sottoposti e nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Analizziamo ora un caso pratico – simulato – che potrebbe verificarsi in ambito aziendale.

Come sempre i nomi sono di fantasia ed il caso proposto è simulato a fini didattici e non riguarda fatti reali.

LA SOCIETÀ – La Omega Dollar Srl, concessionaria Adm per scommesse sportive e casinò on-line, possiede 300.000 conti di gioco attivi e un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro. La società – contrariamente ai casi qui trattati sino ad ora – ha adottato un Modello 231, aggiornato solo sporadicamente nel corso degli anni ed istituito un Organismo di vigilanza interno a composizione monocratica.

IL FATTO – Il responsabile IT, insieme a due sviluppatori informatici operanti per una società esterna, realizza un algoritmo che riesce ad introdurre nella piattaforma di gioco online in maniera occulta, alterando selettivamente le quote di alcuni eventi a vantaggio di conti riconducibili ai suoi complici. Tale condotta permette di generare illegittimamente vincite sistematiche, che risultano formalmente legittime, configurando così il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Il sistema illecito prevede l’alterazione delle quote solo per alcuni eventi selezionati e per uno spazio temporale predefinito, cosicché gli utenti effettuano le puntate a quote reali mentre gli artefici del sistema giocano a quote artatamente maggiorate, sfruttando l’alterazione del sistema informatico.

IL REATO PRESUPPOSTO E L’INDAGINE – A seguito di segnalazioni interne collegate ad anomalie rilevate dai sistemi informatici automatizzati, l’Autorità giudiziaria procede al sequestro dei server aziendali e avvia accertamenti sulla tracciabilità delle operazioni e sull’efficacia dei protocolli di sicurezza. Alla società viene contestata la responsabilità ex Dlgs. 231/01, poiché il Modello adottato risulta inadeguato a prevenire frodi informatiche, non contemplando procedure operative specifiche né controlli efficaci sugli accessi ai sistemi.

Inoltre, dall’analisi dei flussi informativi all’OdV risultava che il medesimo non ricevesse regolarmente i log, non avesse mai effettuato audit tecnici e che le anomalie sulle quote che talvolta venivano comunicate non fossero gestite attraverso una analisi specifica.

VANTAGGIO DELL’ENTE – Il vantaggio conseguito dall’azienda viene individuato nell’incremento artificioso dei volumi di gioco, con conseguenti benefici economici indiretti, quali aumento del fatturato e l’aumento del valore della società. Inoltre, la società traeva un beneficio economico diretto ricollegabile ai margini sulle giocate, ancorché fraudolentemente pilotate.

LE CONSEGUENZE PROCESSUALI – Al termine del procedimento, la società subisce: sanzione pecuniaria, proporzionata alla gravità dei fatti; sanzione interdittiva, consistente nella sospensione temporanea dell’attività online.

CONCLUSIONI E POSSIBILI RIMEDI – Se la Omega Dollar avesse adeguato il proprio Modello organizzativo alle specifiche esigenze di prevenzione del reato di frode informatica rafforzando, altresì, i flussi di comunicazione con l’OdV e quest’ultimo avesse effettuato specifici audit in ambito IT, avrebbe potuto dimostrare l’attuazione di misure idonee a prevenire il reato e ottenere l’esimente di responsabilità.

In particolare, le procedure di sicurezza e prevenzione avrebbero dovuto comprendere: rafforzamento dei sistemi di autenticazione e profilazione degli accessi; revisione dei protocolli informatici e delle procedure di segnalazione delle anomalie; potenziamento dei flussi informativi verso l’OdV; istituzione di un programma di formazione obbligatoria su rischi informatici e reati presupposto Dlgs. 231/01; audit IT da parte dell’OdV; penetration test periodici per verificare l’integrità dei sistemi informatici.

Con l’attuazione di tali misure l’ente avrebbe potuto dimostrare che il reato non era ricollegabile a carenze organizzative dell’azienda ma all’iniziativa individuale (responsabile IT infedele) di un dipendente che avrebbe agito aggirando fraudolentemente le procedure previste.

In questo caso sarebbe andato esente da responsabilità.